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mercoledì 31 luglio 2013

Proprietà o Uso Esclusivo... ?

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Sui regolamenti condominiali devono essere indicati esplicitamente quali sono le parti e i beni comuni dell'edificio. Se si tratta di "uso esclusivo", questo sarà fisicamente chiaro per l'accessibilità della corte dall'unità immobiliare, mentre la proprietà comune verrà indicata nel regolamento. Per corte esclusiva si intende, la proprietà esclusiva della corte, quindi il pieno possesso e diritto d'uso.
L'uso esclusivo dei beni condominiali, riservato ad alcuni proprietari "non vuol dire di proprietà esclusiva". Secondo la definizione di uso esclusivo: "il diritto di uso esclusivo costituisce una mera modalità particolare (esclusiva) di godimento di un bene comune fissato con l'accordo di tutti i condomini, in sede di regolamento contrattuale".
In virtù della presunzione legale di comproprietà delle parti comuni (art.1117 C.C.) il diritto a un determinato uso esclusivo, o a una modalità di uso esclusivo del bene comune (es.: lastrico solare, scala, sottoscala, ecc..), significa acquisirne la proprietà esclusiva al condomino o al gruppo di condomini cui è riservato l'uso.
Questi principi sono affermati dalla Corte di cassazione, seconda sezione, con la sentenza n. 13200 depositata il 26/11/1999. La decisione è di notevole rilievo, in ragione della particolare natura del diritto di uso esclusivo che è radicato nella prassi condominiale e che non aveva costituito, in precedenza, occasione di presa di posizione da parte della Suprema. L'uso esclusivo delle parti comuni trova il suo riferimento legislativo negli art.1123 C.C. terzo comma (che in materia di spese prevede il criterio di riparto per opere e impianti riservati a un gruppo di condomini che ne trae utilità) e 1126, (che prevede il criterio di riparto delle spese del lastrico solare a uso esclusivo).
Nel caso deciso con la sentenza n. 13200 del 1999, l'USL competente, a seguito di un'ispezione, aveva intimato al condominio di ripristinare l'accesso al locale vano scale riservato al condomino dell'ultimo piano, attraverso il quale si accede a un altro locale sulla terrazza, nel quale è collocato l'argano dell'ascensore. Il vano scale che consente l'accesso alla terrazza era stato accorpato dal proprietario della terrazza all'appartamento, cui si accede con un unico ingresso.
Il problema di fondo che la Corte di cassazione ha dovuto risolvere è l'individuazione della natura del vano-scala concesso dal condominio in uso esclusivo al proprietario della terrazza. La questione è stata risolta nel senso che “ l’uso esclusivo del sottoscala " non vuol dire proprietà esclusiva, sicché il condominio mantiene pur sempre il titolo a utilizzare il bene comune per finalità collettive, quali la riparazione del lastrico esclusivo. La Corte Suprema afferma ora la netta demarcazione tra comproprietà di beni comuni e diritto di uso esclusivo attribuito a un condomino o a un gruppo di condomini. Nel solco indicato dalla Cassazione con la sentenza in rassegna può ben dirsi che il diritto di uso esclusivo costituisce una mera modalità particolare (esclusiva) di godimento di un bene comune fissato con l'accordo di tutti i condomini, in sede di regolamento contrattuale. E una facoltà di godimento che deroga, a favore del condomino titolare del diritto di uso esclusivo, all'art.1102 C.C. il quale prevede che il bene comune può essere utilizzato dal singolo condomino in modo particolare e diverso dal suo normale uso. Questo uso particolare secondo la regola base dell'art.1102 non deve alterare (in modo esclusivo) il pari uso degli altri condomini e cioè l'equilibrio delle potenziali concorrenti utilizzazioni degli altri. Così, se l'art.1102 consente, per esempio, ai condomini di installare targhe sulle facciate condominiali, evidentemente non potrebbe consentire a un singolo condomino di installare una targa di dimensioni tali da impegnare tutta la facciata del muro condominiale.
Viceversa, in deroga anche all'uso di cui all'art.1102. il diritto “all'uso esclusivo” costituisce un titolo di godimento "riservato". Quest'ultimo a natura obbligatoria (non reale) e non è suscettibile di usucapione e cioè di acquisto in seguito all'uso protrattosi nel tempo: decorsi vent'anni il condomino favorito dall'uso esclusivo non può diventare proprietario.


Buon Condominio a tutti


Dott. Alberto Biasi - Casa & Condominio
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martedì 2 luglio 2013

Piscina condominiale: quando andare in spiaggia diventa superfluo.

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La piscina in condominio conferisce sicuramente maggiore prestigio allo stabile tanto che ormai sono in tanti che possono vantarsi di poter usufruire di una piscina nel proprio condominio. Godere di un bel bagno in piscina lontani dalla caciàra spiaggesca è di certo un lusso, più che economico, di opportunità.
Spesso però dimentichiamo che il mantenimento di una piscina è soggetto a diverse norme sia comportamentali che amministrative che dobbiamo sempre tener presente.
Il condominio dunque non deve solo provvedere alla manutenzione della struttura, ma anche e soprattutto alla regolamentazione del suo utilizzo.
Per questo motivo daremo alcune indicazioni utili che permetteranno di avere chiari tutti gli adempimenti a cui siamo soggetti quando il nostro condominio è provvisto di piscina.

RIPARTIZIONE SPESE E MANUTENZIONE

Di genere questa è la prima cosa di cui ci informiamo: quanto ci costa?  
Bisogna specificare che i costi di mantenimento della piscina sono diversi e in genere non sono a buon mercato se effettuati da un singolo individuo, ma diventano plausibili in un condominio.
Sono previste spese per assicurarne l'igiene, la sicurezza, ed ottimizzare il godimento del bene, spese per l'ottenimento e il mantenimento dei requisiti igienico sanitari, incluse le procedure di autocontrollo, le pulizie e la disinfezione sia della piscina che delle docce e dei locali bagni, e non per ultimo la spesa del compenso del bagnino, in quanto la piscina non sarà  accessibile in mancanza di un bagnino al quale venga stipulato regolare contratto di lavoro collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati e regolarmente retribuito.
Queste spese verranno ripartite in base a quanto disciplinato dal regolamento di condominio il quale potrà prevedere l'esonero dalle spese di manutenzione per taluni condomini per ragioni non dipendenti dalla loro volontà come ad esempio per la natura strutturale dell'edificio, oppure quando la piscina e' comune soltanto ad alcune unita' immobiliari.

USO DELLA PISCINA - NORME COMPORTAMENTALI E PRESCRIZIONI


Anche in questo caso il regolamento condominiale ci viene in aiuto in quanto, l'assemblea, per assicurare l'igiene, la sicurezza, ed ottimizzare il godimento del bene ( piscina ), ne deve poi disciplinare l'uso, attraverso un regolamento di servizio che prevede limitazioni di orario, numero massimo di utilizzatori contemporanei ed eventuali turni, utilizzo delle docce, la possibilità di far accedere ospiti dei condomini, ecc..

A tal proposito, parlando degli ospiti e quindi delle persone che non sono condomini, l'art.1102 c.c. prevede che ciascun condomino può utilizzare la cosa comune purché non ne impedisca agli altri condomini di farne ugualmente uso.

A tal proposito all'interno della struttura il responsabile dell'impianto predisporrà l'esposizione delle norme contenute all'interno del regolamento come ad esempio:

  • raccomandazioni di non farsi il bagno a meno di tre ore dai pasti;
  • utilizzo di cuffie;
  • segnalazione dell'orario di presenza del servizio di assistenza bagnanti;
  • profondità dell'acqua nei vari punti della piscina;
  • ingresso ai minori di 12 anni non consentito se non accompagnati da maggiorenni;
  • doccia obbligatoria prima del bagno;
  • VIETATO TUFFARSI...
Insomma.. anche in vacanza ci sono troppe regole, quasi quasi torno in spiaggia!

BUONE VACANZE A TUTTI!


Ivan Toscano - Casa & Condominio
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Parcheggi Condominiali: cosa dice la Norma.

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Per autorimessa o più comunemente parcheggio, indichiamo un luogo, uno spazio o una zona adibita alla sosta temporanea o prolungata dei veicoli.
In un condominio, le autorimesse, siano esse ubicate al piano terra, nel seminterrato o nel piano interrato, possono essere comuni o di proprietà dei singoli condomini. Nel primo caso i posti-auto vengono generalmente delimitati da strisce e assegnati, in uso o in proprietà esclusiva, ai vari condomini.
Bisogna precisare che per l’assegnazione in uso è sufficiente una delibera adottata a maggioranza, mentre per l’assegnazione in proprietà occorre il consenso di tutti i condomini. L’unanimità è necessaria anche qualora si decida di assegnare gli spazi a estranei, trattandosi d’introdurre una limitazione al diritto che i condomini hanno di usare la cosa comune.
La Cassazione del 25/05/1991, n.5933, dice: il condomino cui sia stato assegnato un posto auto può recintarlo o erigervi un box, a condizione che questo tipo d’intervento non sia vietato da un regolamento contrattuale e non arrechi danno alle parti comuni dell’edificio o limiti il godimento, anche da parte di un solo condomino, dell’area a lui riservata. Inoltre, un condomino non può essere escluso dall’assegnazione dello spazio perché non possiede un’autovettura.
Le spese di pulizia, illuminazione e manutenzione dell’autorimessa condominiale vanno ripartite, salvo diverso accordo, in proporzione ai millesimi di proprietà, così come per il piano terra “in pilotis”, ovvero, lo spazio aperto e delimitato dai piloni di sostegno del fabbricato, quello solitamente chiamato Portico per intenderci.
Quanto invece alle autorimesse di proprietà dei singoli condomini, questi possono adibirle anche ad altro uso, a condizione che non sia vietato dal regolamento condominiale e comunque rispettando il diritto alla sicurezza degli altri condomini. Pertanto, il proprietario può intervenire sul proprio garage in vario modo, ad esempio: può sostituire la porta con una serranda, a condizione di non alterare il decoro architettonico della struttura, oppure, se la porta è basculante, può sostituirla con altra a libretto, in tal caso oltre al decoro, bisogna fare attenzione a non restringere lo spazio condominiale destinato al transito.
Se l’autovettura non entra in garage completamente, non si può pretendere di lasciare la porta aperta, qualora vi sia una porta interna di comunicazione nell’edificio, per la sicurezza di tutto lo stabile.

Buon Condominio a tutti


Dott. Alberto Biasi - Casa & Condominio
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lunedì 1 luglio 2013

Come richiedere Copia Regolamento Condominiale e Tabelle Millesimali

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Potrebbe accadere che vi troviate sprovvisti di Regolamento Condominiale e di Tabelle Millesimali in quanto il vecchio proprietario o il costruttore dal quale avete acquistato l'appartamento, non si sia preoccupato di fornirvele.
Capita spesso che sfugga un dettaglio simile, d'altronde nella fase contrattuale questi documenti spesso sono sottovalutati sia da chi vende che da chi acquista, ma successivamente ci si rende conto che sono documenti essenziali ai fini della vita condominiale. Senza di essi non sareste in grado di accedere ai regolamenti interni del condominio, non sapreste cosa sono le attività vietate e quali quelle lecite, non sapreste come vengono suddivise le spese e non sapreste neppure il valore millesimale dell'immobile nel quale abitate.
Nel momento in cui ci si accorge di non esserne in possesso allora a chi richiederle?
Al vicino di casa con il quale abbiamo instaurato un buon rapporto di vicinato, oppure all'amministratore.
Anche se spesso basta una telefonata cortese, è buona prassi effettuare una richiesta scritta nella quale si specifica il motivo per il quale si è sprovvisti di tali documenti.
L'amministratore prenderà in carico immediatamente la richiesta e provvederà a fornirvi immediatamente della documentazione. 
In questi casi l'amministratore potrebbe richiedervi un compenso straordinario per l'evasione della pratica in quanto non è compito suo quello di fornirvi della copia della documentazione, ma era onere del precedente proprietario quella di fornirvela e obbligo vostro quella di richiedergliela. Ad ogni modo niente provate per prima cosa a procurarvele dal precedente proprietario se ancora avete rapporti con lui oppure da un vicino cortese, altrimenti pazienza, si chiede all'amministratore.
Io vi consiglio di richiedere tutto all'amministratore che sono certo sarà ben lieto di spiegarvene il contenuto, così avrete un chiarimento migliore rispetto a quello che potrebbe darvi un vicino.
Per aiutarvi nella formulazione della richiesta all'amministratore è stato creato il seguente modulo che sono certo vi sarà molto utile:


SCARICA IL MODULO


Sicuramente dopo una lettura avrete tutto più chiaro.
Buon Condominio a tutti


Ivan Toscano - Casa & Condominio
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martedì 28 maggio 2013

Assemblea di Condominio: istruzioni per l'uso

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L'assemblea condominiale è il luogo in cui si svolge la vita democratica condominiale, il luogo in cui la volontà condominiale prende forma e il consiglio condominiale decide il futuro del proprio stabile. Organo sovrano della vita condominiale e luogo di interessi economici e di attriti tra condomini, l'assemblea raramente sembra essere svolta ordinatamente in tutte le sue fasi così come prevede il codice civile.
Per preparare i condomini alla vita assembleare, specialmente di quelli che vi si affacciano per la prima volta, riassumeremo brevemente in  dieci  sintetici punti come dovrebbe svolgersi la perfetta riunione di condominio.


  1. Accoglienza: è prassi attendere per la nomina di Presidente e Segretario 20 minuti oltre l'orario stabilito sulla convocazione assembleare per permettere a chi è rimasto imbottigliato nel traffico di giungere e prendere parte alla votazione.
  2. Nomina del Presidente : votato per scelta diretta rigorosamente tra i condomini.  L'amministratore infatti non può presiedere l'assemblea. Il presidente successivamente designa il suo Segretario che in via eccezionale e se presente all'adunanza può essere l'amministratore
  3. Conteggio dei presenti e formazione della maggioranza: il presidente coadiuvato dal segretario prende nota dei presenti e delle deleghe e fa il conteggio dei millesimi per la formazione della maggioranza.
  4. Redazione del verbale: il segretario dietro indicazioni del presidente redige il verbale per la rituale apertura dell'assemblea.
  5. Trattazione dei punti all'ordine del giorno: Questa è la fase più concitata dell'assemblea, dove è molto facile che si perda il controllo della situazione e si rischia di divagare su argomenti che sono estranei all'ordine del giorno.  Il presidente espone ogni singolo argomento all'ordine del giorno e da qui in avanti si da inizio alla alla discussione vera e propria. I condomini discutono con il il presidente, chiedono informazioni e aggiornamenti all'amministratore e si consultano tra di loro per giungere alla delibera finale. Contemporaneamente il segretario redige il verbale dietro direttive del presidente e prende nota di tutte le dichiarazioni dei singoli condomini.
  6. Votazione e delibera assembleare: una volta esaurita la discussione su ogni singolo argomento, e trascritte le dichiarazioni dei condomini, il presidente chiama i presenti ad esprimere il proprio voto che verrà trascritto sul verbale per l'approvazione o la non approvazione del singolo punto all'ordine del giorno. Il voto può essere espresso per alzata di mano o per nominativo con la formula Contrari  - Favorevoli - Astenuti e conteggiato in base ai millesimi di proprietà. Conteggiati i millesimi votanti, si passa alla delibera riportata sul verbale assembleare riportando votazione, numero dei votanti favorevoli, numero dei votanti contrari e numero dei votanti astenuti. L'assemblea approva/non approva 
  7. Trattazione di Varie ed Eventuali: è riportato in ogni convocazione assembleare come ultimo punto all'ordine del giorno e questo punto non ha carattere deliberativo. Una volta terminata la trattazione e la votazione dei punti all'ordine del giorno, i condomini approfittano della quiete ritrovata per esporre alcune problematiche comuni del condominio, fare segnalazione all'amministratore e proporre un argomento che verrà trattato nella successiva assemblea condominiale.
  8. Rilettura del verbale ai presenti: il segretario rilegge quanto riportato sul verbale affinché i condomini siano certi che quanto deliberato sia effettivamente espressione della loro volontà.
  9. Chiusura del verbale: il presidente procede alla rituale formula di chiusura del verbale, riportando l'esaustività dell'argomentazione dei punti all'ordine del giorno da parte dei condomini, l'orario di chiusura dell'assemblea apponendo sul verbale e sui relativi allegati al verbale la propria firma e quella del segretario. Non sono necessarie altre firme, il presidente e il segretario nominati di volta in volta sono coloro che si fanno portavoce della volontà assembleare.
  10. Saluti e ringraziamenti: ora è finalmente tempo di rilassarsi in quanto l'assemblea è conclusa e ci si può abbandonare a qualche sorriso salutandosi e dandosi appuntamento alla prossima assemblea.
Raramente si riesce a mantenere un formalismo tale da permettere all'assemblea di scorrere in maniera ordinata
L'unico consiglio che possiamo dare è quello di avere un approccio all'assemblea di condominio il più distaccato possibile e di non lasciarsi trascinare dall'emotività, poiché spesso l'emotività fa si che l'assemblea da luogo di democrazia e discussione diventi luogo di anarchia e aggressione verbale. Ci auguriamo vivamente che tutto ciò non avvenga, ma come sempre questo è solo questione di buonsenso.


Ivan Toscano - Casa & Condominio
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venerdì 24 maggio 2013

Quando il rispetto del decoro blocca il condizionatore

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La facciata è la parte esterna dell'edificio condominiale ed è costituita dal muro perimetrale, dall'intonaco e dalla tinteggiatura (Cassazione, sentenza n. 851/07). Con l'entrata in vigore, il 18 giugno, della legge di riforma del condominio (n. 220/12) farà parte a pieno titolo della più ampia categoria delle parti comuni (articoli 1117 n. 1 Codice civile) di proprietà di tutti i condomini. La facciata svolge anche funzioni accessorie che possono essere liberamente esercitate anche dal singolo condomino, purché sia consentito il pari uso agli altri, non si muti la destinazione della facciata e inoltre non si arrechi danno al decoro dell'edificio, inteso quest'ultimo come un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare (Cassazione n. 1286/10). L'alterazione del decoro ben può correlarsi alla realizzazione di opere che, pur se minime, vanno a cambiare l'originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato.
La facciata può consentire l'appoggio di insegne pubblicitarie, di targhe professionali o commerciali e persino di canne fumarie, sempre nel rispetto degli interessi degli altri condomini e purché il regolamento non lo vieti. Con l'arrivo della stagione calda ritorna a preoccupare il problema dell'installazione dei condizionatori. Una annosa questione che non sempre trova univoca soluzione da parte dei giudici e che deve essere spesso valutata di volta in volta in ragione del diverso impatto visivo che il manufatto può avere sull'aspetto architettonico dell'edificio.
L'uso del bene comune da parte del condomino deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dalla legge ed entro i limiti sopra indicati. A queste condizioni può ritenersi legittima l'installazione da parte del singolo condomino di un impianto di condizionamento sulla facciata esterna o interna dello stabile condominiale. Deve trattarsi però di un manufatto di piccole dimensioni che, come tale, non vada a stravolgere l'armonia della facciata stessa e che magari si inserisca in essa, per colore e posizione, quasi a scomparire (Cassazione numero 12343/03). I limiti sono invece superati se il condizionatore assume dimensioni spropositate rispetto alla normale accettabilità, perché in questo caso viene a modificarsi la destinazione tipica del bene comune. Sotto tale profilo, a nulla rileva il fatto che già esistano altri condizionatori anteriormente installati sulla medesima facciata in quanto non trova giustificazione l'ulteriore aggravio che un voluminoso condizionatore arreca al decoro architettonico complessivamente considerato, sia con riferimento alla particolare dislocazione di esso rispetto a quella degli altri già esistenti e sia per le sue particolari dimensioni. Non va comunque sottovalutato il fatto che il condizionatore è ormai ritenuto un impianto indispensabile per l'abitabilità dell'appartamento secondo l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e le moderne concezioni in tema di igiene, talché la sua installazione in facciata richiede valutazioni meno rigide.
Anche per tende o zanzariere è bene accertarsi che il regolamento di condominio non preveda qualche limitazione. Se è vero infatti che le finestre non rientrano tra le parti comuni del condominio, non per questo si è legittimati a modificarle a proprio piacimento e a renderle disarmoniche rispetto alle altre che si aprono sulla facciata. Nel regolamento possono essere inserite alcune norme dirette a tutelare il decoro, stabilendo, ad esempio, che qualsiasi modifica che il condomino intenda apportare alle parti esterne, siano esse comuni o di proprietà individuale, debba essere preventivamente sottoposta alla valutazione dell'assemblea circa il modello o sulle modalità di applicazione al fine di rendere l'intervento il meno invasivo possibile e comunque conforme a quanto già esistente. Una volta rispettato il decoro, anche una maggioranza semplice può ritenersi sufficiente.

ilsole24ore

Manutenzione ordinaria e straordinaria

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All’interno della gestione condominiale è importante capire quali sono le differenze tra la manutenzione ordinaria e quella straordinaria. La prima concerne tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, e quelle necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti(articolo 31 lettera A legge 5.8.1978 n. 457) di cui riportiamo l’estratto:
Art. 31.- Definizione degli interventi.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
Come si evince le manutenzioni straordinarie sono quelle indicate al punto B. Dal punto di vista delle maggioranze gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere approvati con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno 334  millesimi in seconda convocazione. Particolare non di poco importanza è che gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere decisi dall’ amministratore anche senza autorizzazione dell’assemblea. Mentre invece gli interventi di manutenzione straordinaria necessitano dell’approvazione dei condomini con la stessa maggioranza sottolineata in precedenza. L’unica eccezione è quella in cui si tratta di deliberare su opere straordinarie di notevole entità. In questo caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea in rappresentanza di almeno 500 millesimi, sia in prima che in seconda convocazione.
Condominioblog

Sicurezza in Condominio: videosorveglianza e i segnali dei Ladri

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Come per ogni aspetto che interessi la vita di una comunità complessa qual’è quella presente, in genere, in un condominio, anche la sicurezza ricopre un ruolo fondamentale. Beni e persone presenti in un palazzo sono molti e la loro incolumità può essere messa a rischio da tentativi di furto da parte di veri artisti dell’effrazione. La Videosorveglianza può essere un deterrente insieme alla comprensione di strani “segnali”.

Proprio perché abitati da molte famiglie, quindi ricchi di beni, i condomini sono i preferiti da ladri e scassinatori che prendono di mira auto, denaro e preziosi presenti in appartamenti e aree condominiali.
Le statistiche parlano di flessioni, più o meno elevate nel corso degli anni, ma mai della scomparsa del fenomeno. Inoltre, soprattutto negli ultimi tempi e proprio grazie ad internet, si è diffusa una grande attenzione per i famosi “segni dei ladri” che effettivamente costituiscono un codice semisconosciuto appartenente al mondo della microcriminalità.

Non è possibile esemplificare la simbologia poiché sono molti e diversificati, ma possiamo certamente spiegarvi dove generalmente questi sono lasciati: naturalmente in prossimità dei citofoni, ma anche vicino alle singole porte d’ingresso. Inoltre segnaliamo anche casi di segnali all’ingresso dei garage o in prossimità dei singoli box, quindi lungo le mura di cinta perimetrali di giardini e cortili.

videosorveglianzaLa Videosorveglianza come Deterrente
Una delle soluzioni più efficaci per la sicurezza di una “situazione” complessa come può essere quella condominiale è l’installazione di un sistema di videosorveglianza. Le telecamere, infatti, permettono di avere sotto controllo aree ampie ma di non incappare in divieti normativi che vanno, giustamente, a tutelare la privacy di singoli condomini.

La videosorveglianza può essere, previa corretta segnalazione, impiegata per riprendere aree comuni, spazi verdi, il perimetro di recinti, cancellate e mura di cinta, nonché androni e garage comuni. Tutto, però, salvo un preventivo consenso dell’amministrazione e dell’assemblea dei condomini.
Non è possibile, al contrario, che un singolo condomino installi telecamere private in condominio andando a registrare momenti della vita privata di altri inquilini. Il Garante della privacy, infatti, vieta di riprendere all’insaputa aree comuni, quindi di non stretta competenza del proprio nucleo abitativo.
Condominioblog

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