martedì 2 luglio 2013

Parcheggi Condominiali: cosa dice la Norma.




Per autorimessa o più comunemente parcheggio, indichiamo un luogo, uno spazio o una zona adibita alla sosta temporanea o prolungata dei veicoli.
In un condominio, le autorimesse, siano esse ubicate al piano terra, nel seminterrato o nel piano interrato, possono essere comuni o di proprietà dei singoli condomini. Nel primo caso i posti-auto vengono generalmente delimitati da strisce e assegnati, in uso o in proprietà esclusiva, ai vari condomini.
Bisogna precisare che per l’assegnazione in uso è sufficiente una delibera adottata a maggioranza, mentre per l’assegnazione in proprietà occorre il consenso di tutti i condomini. L’unanimità è necessaria anche qualora si decida di assegnare gli spazi a estranei, trattandosi d’introdurre una limitazione al diritto che i condomini hanno di usare la cosa comune.
La Cassazione del 25/05/1991, n.5933, dice: il condomino cui sia stato assegnato un posto auto può recintarlo o erigervi un box, a condizione che questo tipo d’intervento non sia vietato da un regolamento contrattuale e non arrechi danno alle parti comuni dell’edificio o limiti il godimento, anche da parte di un solo condomino, dell’area a lui riservata. Inoltre, un condomino non può essere escluso dall’assegnazione dello spazio perché non possiede un’autovettura.
Le spese di pulizia, illuminazione e manutenzione dell’autorimessa condominiale vanno ripartite, salvo diverso accordo, in proporzione ai millesimi di proprietà, così come per il piano terra “in pilotis”, ovvero, lo spazio aperto e delimitato dai piloni di sostegno del fabbricato, quello solitamente chiamato Portico per intenderci.
Quanto invece alle autorimesse di proprietà dei singoli condomini, questi possono adibirle anche ad altro uso, a condizione che non sia vietato dal regolamento condominiale e comunque rispettando il diritto alla sicurezza degli altri condomini. Pertanto, il proprietario può intervenire sul proprio garage in vario modo, ad esempio: può sostituire la porta con una serranda, a condizione di non alterare il decoro architettonico della struttura, oppure, se la porta è basculante, può sostituirla con altra a libretto, in tal caso oltre al decoro, bisogna fare attenzione a non restringere lo spazio condominiale destinato al transito.
Se l’autovettura non entra in garage completamente, non si può pretendere di lasciare la porta aperta, qualora vi sia una porta interna di comunicazione nell’edificio, per la sicurezza di tutto lo stabile.

Buon Condominio a tutti


Dott. Alberto Biasi - Casa & Condominio
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