Per
autorimessa o
più comunemente parcheggio,
indichiamo un luogo,
uno spazio o una zona adibita alla sosta temporanea
o prolungata dei veicoli.
In
un condominio, le autorimesse, siano esse ubicate al piano terra, nel
seminterrato o nel piano interrato, possono essere comuni o di
proprietà dei singoli condomini. Nel primo caso i posti-auto vengono
generalmente delimitati da strisce e assegnati, in uso o in proprietà
esclusiva, ai vari condomini.
Bisogna
precisare che per l’assegnazione in uso è sufficiente una
delibera adottata a maggioranza, mentre per l’assegnazione in
proprietà occorre il consenso di tutti i condomini. L’unanimità
è necessaria anche qualora si decida di assegnare gli spazi a
estranei, trattandosi d’introdurre una limitazione al diritto che i
condomini hanno di usare la cosa comune.
La
Cassazione del 25/05/1991, n.5933, dice: il condomino cui sia stato
assegnato un posto auto può recintarlo o erigervi un box, a
condizione che questo tipo d’intervento non sia vietato da un
regolamento contrattuale e non arrechi danno alle parti comuni
dell’edificio o limiti il godimento, anche da parte di un solo
condomino, dell’area a lui riservata. Inoltre, un condomino non può
essere escluso dall’assegnazione dello spazio perché non possiede
un’autovettura.
Le
spese di pulizia, illuminazione e manutenzione dell’autorimessa
condominiale vanno ripartite, salvo diverso accordo, in proporzione
ai millesimi di proprietà, così come per il piano terra “in
pilotis”, ovvero, lo spazio aperto e delimitato dai piloni di
sostegno del fabbricato, quello solitamente chiamato Portico per
intenderci.
Quanto
invece alle autorimesse di proprietà dei singoli condomini, questi
possono adibirle anche ad altro uso, a condizione che non sia vietato
dal regolamento condominiale e comunque rispettando il diritto alla
sicurezza degli altri condomini. Pertanto, il proprietario può
intervenire sul proprio garage in vario modo, ad esempio: può
sostituire la porta con una serranda, a condizione di non alterare il
decoro architettonico della struttura, oppure, se la porta è
basculante, può sostituirla con altra a libretto, in tal caso oltre
al decoro, bisogna fare attenzione a non restringere lo spazio
condominiale destinato al transito.
Se
l’autovettura non entra in garage completamente, non si può
pretendere di lasciare la porta aperta, qualora vi sia una porta
interna di comunicazione nell’edificio, per la sicurezza di tutto
lo stabile.
Buon
Condominio a tutti
Dott. Alberto Biasi - Casa & Condominio
©
Riproduzione Riservata
Nessun commento:
Posta un commento