La
facciata è la parte esterna dell'edificio condominiale ed è
costituita dal muro perimetrale, dall'intonaco e dalla tinteggiatura
(Cassazione, sentenza n. 851/07). Con l'entrata in vigore, il 18
giugno, della legge di riforma del condominio (n. 220/12) farà parte
a pieno titolo della più ampia categoria delle parti comuni
(articoli 1117 n. 1 Codice civile) di proprietà di tutti i
condomini. La facciata svolge anche funzioni accessorie che possono
essere liberamente esercitate anche dal singolo condomino, purché
sia consentito il pari uso agli altri, non si muti la destinazione
della facciata e inoltre non si arrechi danno al decoro
dell'edificio, inteso quest'ultimo come un bene comune il cui
mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica
assoluta delle modifiche che si intendono apportare (Cassazione n.
1286/10). L'alterazione del decoro ben può correlarsi alla
realizzazione di opere che, pur se minime, vanno a cambiare
l'originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del
fabbricato.
La
facciata può consentire l'appoggio di insegne pubblicitarie, di
targhe professionali o commerciali e persino di canne fumarie, sempre
nel rispetto degli interessi degli altri condomini e purché il
regolamento non lo vieti. Con l'arrivo della stagione calda ritorna a
preoccupare il problema dell'installazione dei condizionatori. Una
annosa questione che non sempre trova univoca soluzione da parte dei
giudici e che deve essere spesso valutata di volta in volta in
ragione del diverso impatto visivo che il manufatto può avere
sull'aspetto architettonico dell'edificio.
L'uso
del bene comune da parte del condomino deve avvenire nel rispetto
delle regole dettate dalla legge ed entro i limiti sopra indicati. A
queste condizioni può ritenersi legittima l'installazione da parte
del singolo condomino di un impianto di condizionamento sulla
facciata esterna o interna dello stabile condominiale. Deve trattarsi
però di un manufatto di piccole dimensioni che, come tale, non vada
a stravolgere l'armonia della facciata stessa e che magari si
inserisca in essa, per colore e posizione, quasi a scomparire
(Cassazione numero 12343/03). I limiti sono invece superati se il
condizionatore assume dimensioni spropositate rispetto alla normale
accettabilità, perché in questo caso viene a modificarsi la
destinazione tipica del bene comune. Sotto tale profilo, a nulla
rileva il fatto che già esistano altri condizionatori anteriormente
installati sulla medesima facciata in quanto non trova
giustificazione l'ulteriore aggravio che un voluminoso condizionatore
arreca al decoro architettonico complessivamente considerato, sia con
riferimento alla particolare dislocazione di esso rispetto a quella
degli altri già esistenti e sia per le sue particolari dimensioni.
Non va comunque sottovalutato il fatto che il condizionatore è ormai
ritenuto un impianto indispensabile per l'abitabilità
dell'appartamento secondo l'evoluzione delle esigenze generali dei
cittadini e le moderne concezioni in tema di igiene, talché la sua
installazione in facciata richiede valutazioni meno rigide.
Anche
per tende o zanzariere è bene accertarsi che il regolamento di
condominio non preveda qualche limitazione. Se è vero infatti che le
finestre non rientrano tra le parti comuni del condominio, non per
questo si è legittimati a modificarle a proprio piacimento e a
renderle disarmoniche rispetto alle altre che si aprono sulla
facciata. Nel regolamento possono essere inserite alcune norme
dirette a tutelare il decoro, stabilendo, ad esempio, che qualsiasi
modifica che il condomino intenda apportare alle parti esterne, siano
esse comuni o di proprietà individuale, debba essere preventivamente
sottoposta alla valutazione dell'assemblea circa il modello o sulle
modalità di applicazione al fine di rendere l'intervento il meno
invasivo possibile e comunque conforme a quanto già esistente. Una
volta rispettato il decoro, anche una maggioranza semplice può
ritenersi sufficiente.
ilsole24ore
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