mercoledì 17 luglio 2013

Cambiano le regole per l'automazione del cancello. La cassazione: Non è Innovazione!




La trasformazione del cancello condominiale, da manuale ad elettrificato (per l’entrata ai box condominiali, oppure, al cortile interno dello stabile), è una questione assai complicata nel panorama delle decisioni assembleari del condominio, infatti, le maggioranze previste dall’art. 1136, quinto comma, c.c., sono tutt’altro che semplici da raggiungere e anche se la riforma (l. n. 220/2012) le ha riviste abbassandole leggermente, il compito per l’assemblea resta comunque difficile.
Tutta colpa, dell’assenza di una definizione chiara d’intervento innovativo; visto che la legge n. 220/2012 non ha migliorato la situazione, per risolvere la questione della natura dell’intervento di automatizzazione del cancello, oggi ed anche dopo l’entrata in vigore della riforma, sarà necessario guardare alle pronunce giurisprudenziali in materia.
Una recente sentenza della Cassazione, ha risolto la questione optando per la natura non innovativa dell’intervento in esame. La pronuncia parte proprio dal concetto d’innovazione:
In tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni, ma solamente quelle modifiche che, determinando l’alterazione dell’entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all’attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero, vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In altre parole, nell’ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340).
Siccome, L'elettrificazione del cancello condominiale rappresenta una semplice modifica migliorativa, bastano le maggioranze richieste dal 3° comma dell'art. 1136 del C.C.
Nei confronti di quei condomini che non intendono partecipare alle spese per l'installazione del cancello, se il recupero bonario del credito (telefonate o lettere) non ha successo, non rimane che rivolgersi all'avvocato per l'ottenimento del decreto ingiuntivo che rimane il mezzo più efficace per la tutela del credito.


Buon Condominio a tutti


Dott. Alberto Biasi - Casa & Condominio

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