La
trasformazione
del cancello condominiale,
da manuale ad elettrificato
(per l’entrata ai box condominiali, oppure, al cortile interno
dello stabile), è una questione assai complicata nel panorama delle
decisioni assembleari del condominio, infatti, le maggioranze
previste dall’art. 1136, quinto comma, c.c.,
sono tutt’altro che semplici da raggiungere e anche se la riforma
(l. n. 220/2012) le ha riviste abbassandole leggermente, il compito
per l’assemblea resta comunque difficile.
Tutta
colpa, dell’assenza di una definizione
chiara d’intervento innovativo;
visto che la legge n. 220/2012 non ha migliorato la situazione, per
risolvere la questione della natura dell’intervento di
automatizzazione
del
cancello,
oggi ed anche dopo l’entrata in vigore della riforma,
sarà necessario guardare alle pronunce giurisprudenziali in materia.
Una
recente sentenza della Cassazione, ha risolto la questione optando
per la natura non
innovativa
dell’intervento in esame. La pronuncia parte proprio dal concetto
d’innovazione:
In
tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono
intendersi non tutte le modificazioni, ma solamente quelle modifiche
che, determinando l’alterazione dell’entità materiale o il
mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti
comuni, in seguito all’attività o alle opere eseguite, presentino
una diversa consistenza materiale, ovvero, vengano ad essere
utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In altre parole,
nell’ambito della materia del condominio negli edifici, per
innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata ai sensi dell’art.
1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione
della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne
alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria,
mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più
comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la
consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti
interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso
suddetto
(Cass.
21 febbraio 2013, n. 4340).
Siccome,
L'elettrificazione
del cancello condominiale
rappresenta una semplice modifica migliorativa, bastano le
maggioranze richieste dal 3° comma dell'art. 1136 del C.C.
Nei
confronti di quei condomini che non intendono partecipare alle spese
per l'installazione del cancello, se il recupero bonario del credito
(telefonate o lettere) non ha successo, non rimane che rivolgersi
all'avvocato per l'ottenimento del decreto
ingiuntivo
che rimane il mezzo più efficace per la tutela del credito.
Buon
Condominio a tutti
Dott.
Alberto Biasi - Casa & Condominio
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