L’
INPS ha concesso dei voucher del valore di 10 o di 20
euro come forma di pagamento dei servizi di babysitting introdotti
dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 4, c. 24, lett. b)
( Bonus
bebè )per
pagare appunto la baby sitter. I buoni potranno essere ritirati dalle
madri lavoratrici in due modi: una tantum, in maniera frazionata o
mensilmente a discrezione delle madri beneficiarie, con un numero di
voucher pari ad un importo di 300 euro o multipli di 300 euro. In
caso di rapporto di lavoro part time invece, gli importi del
beneficio saranno automaticamente riproporzionati in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa.
Detta
Riforma del mercato del lavoro, difatti, ha introdotto in via
sperimentale per gli anni 2013-2015, la possibilità per la madre
lavoratrice, ad esclusione dei papà, di richiedere, al termine del
congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un
contributo economico per pagare il servizio di baby-sitting mediante
i voucher e far fronte così agli oneri della rete pubblica dei
servizi per l’infanzia.
Il
beneficio ammonta a 300 euro mensili e al riguardo, si preme
sottolineare che l’agevolazione è usufruibile negli undici mesi
solo dopo il termine del congedo di maternità per un periodo massimo
di sei mesi per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle
iscritte alla gestione separata.
Le
beneficiarie sono le
madri lavoratrici che dopo aver presentato la domanda sul bando per
l'anno 2013 sono entrate in graduatoria in posizione utile. Il
termine ultimo per la presentazione della domanda era l' 11 luglio.
L’emissione
dei voucher avverrà tramite “voucher genitorialità”, la
funzionalità messa a disposizione dall’INPS accessibile dalla
nuova procedura di “emissione voucher cartacei”. L’ operatore
inoltre, ai fini del rilascio, dovrà indicare sia il codice fiscale
della madre, che quello del bambino oltre che all’identificativo
della domanda presente sulla ricevuta rilasciata in fase di
presentazione della domanda.
Dall'
emissione dei voucher restano esclusi le seguenti categorie:
- madri lavoratrici non presenti nella graduatoria delle beneficiarie della misura a sostegno della genitorialità;
- madri che hanno rinunciato al beneficio. In caso di rinuncia al beneficio successiva all’emissione dei voucher, la beneficiaria deve restituire i voucher non utilizzati e di seguito l’operatore provvederà ad annullare i voucher riconsegnati dopo averne verificato l’integrità.
Definita
la graduatoria delle beneficiarie che riporterà oltretutto l’indicazione del tipo di beneficio (voucher per servizi di
babysitting o contributo per servizi per l’infanzia) e del periodo
richiesti, alle sedi regionali verranno comunicati l' effettiva
quantità di voucher destinati a tali servizi e, in base
alla residenza o al domicilio anche temporaneo della madre, le sedi
che si interesseranno della consegna.
Ivan Toscano - Casa & Condominio
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