Il
condomino che intende procedere con lavori di ristrutturazione del
proprio appartamento deve darne preventiva notizia
all'amministratore, in particolar modo nel caso in cui le opere, pur
se riguardanti in primo luogo la singola unità immobiliare, vanno in
qualche modo a interessare le parti o i servizi comuni. Il
proprietario committente deve, dal canto suo, controllare che i
lavori siano svolti secondo le direttive concordate con l'impresa
incaricata di eseguirli, la quale deve invece svolgere le proprie
attività utilizzando la diligenza e la perizia necessaria al caso
concreto, non solo attenendosi al progetto, ma anche segnalando
eventuali errori o carenze progettuali riscontrate in base alle
proprie cognizioni tecniche oppure durante la stessa esecuzione dei
richiesti interventi.Fermi questi limiti, l'impresa deve operare in
piena autonomia, con una propria organizzazione e con propri mezzi.
Il suo compito finale è quello di consegnare al condomino il
risultato della sua opera. A ciò consegue che essa deve ritenersi
unica responsabile dei danni che eventualmente possono derivare a
terzi nell'esecuzione dei lavori. Oltre che rispondere infatti dei
vizi dell'opera, quando cioè questa manchi di qualità per il tipo
di materiale utilizzato o per le modalità con cui è stata eseguita,
è anche responsabile per i danni che eventualmente provoca a beni o
impianti condominiali: si pensi alla rovina del portone condominiale
durante il passaggio dell'automezzo dell'impresa dall'androne comune
oppure alla inavvertita rottura di una tubazione del servizio di
riscaldamento durante la sostituzione dei termosifoni, magari con
conseguente allagamento di spazi condominiali.
Per
i lavori mal eseguiti, l'impresa risponde direttamente nei confronti
del committente, sempre che costui osservi l'obbligo di denunciare
all'impresa stessa le difformità e i vizi entro sessanta giorni
dalla scoperta, a pena di decadenza da ogni diritto (articolo 1667,
Codice civile): è sufficiente una lettera raccomandata con cui la si
invita a intervenire per eliminarli. La denuncia non serve nel caso
in cui sia la stessa impresa a riconoscerne l'esistenza, accompagnata
dall'impegno di provvedere alla loro eliminazione.
Nel
caso invece di danni arrecati al condominio (oppure, in genere, a
beni di qualsiasi altro condomino), è bene che la denuncia
all'impresa sia fatta immediatamente, dandone ovviamente contestuale
notizia all'amministratore o al diretto danneggiato.
Ciò non elimina però la diretta responsabilità del committente condomino a rispondere dei danni provocati dall'impresa a cui lui ha appaltato i lavori di ristrutturazione della propria unità immobiliare, ancor più quando magari si accerti che questi siano stati affidati a un'impresa assolutamente inidonea a svolgerli.
Si apre a questo punto un duplice scenario, nel senso che il danneggiato deve richiedere il risarcimento del patito danno al condomino, che a sua volta si rivolgerà all'impresa autrice del danno per chiederne il ripristino e quant'altro.
Ciò non elimina però la diretta responsabilità del committente condomino a rispondere dei danni provocati dall'impresa a cui lui ha appaltato i lavori di ristrutturazione della propria unità immobiliare, ancor più quando magari si accerti che questi siano stati affidati a un'impresa assolutamente inidonea a svolgerli.
Si apre a questo punto un duplice scenario, nel senso che il danneggiato deve richiedere il risarcimento del patito danno al condomino, che a sua volta si rivolgerà all'impresa autrice del danno per chiederne il ripristino e quant'altro.
Il
condomino, in buona sostanza, è il primo a essere chiamato a
risarcire il danno causato dall'impresa da lui scelta. Il che non
significa però che debba immediatamente provvedere al pagamento del
risarcimento in attesa che vi provveda l'impresa o la compagnia di
assicurazione da cui questa chiede di essere manlevata: è pacifico
peraltro che quest'ultima debba necessariamente rispondere anche per
fatti colposi del danneggiante assicurato, salve naturalmente
eventuali clausole limitative del rischio (Cassazione, 26 febbraio
2013 n. 4799). Se da un punto di vista strettamente giuridico chi
cagiona ad altri un danno è infatti obbligato a risarcirlo (articolo
2043, Codice civile), è vero che se l'impresa si offre subito non
solo di ripristinare il bene danneggiato, ma anche di provvedere,
tramite la propria assicurazione, a corrispondere al danneggiato il
giusto compenso per il pregiudizio subito, non v'è dubbio che il
singolo condomino, sebbene indirettamente responsabile del danno,
dovrà considerarsi esonerato da qualsivoglia altro contributo.
Neppure
è pensabile che di fronte alla dichiarata concreta disponibilità
del danneggiante di risarcire integralmente il danno subito dal
condominio, sebbene negli accettabili tempi imposti dalla propria
compagnia di assicurazione, questi possa pretendere di ottenerlo dal
singolo condomino in via giudiziaria, venendo a mancare, in siffatta
situazione, l'interesse a radicare un giudizio che addirittura
potrebbe vederlo soccombente sotto il profilo della temerarietà del
radicato contenzioso.
ilsole24ore
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