Necessario il permesso di costruire per realizzare un soppalco, anche se quest’ultimo non presenta un piano d’appoggio.
Per realizzare un soppalco, è necessario il permesso a costruire, perché tale intervento determina un incremento della superficie dell’immobile. Il permesso a costruire è necessario anche nel caso di realizzazione della sola intelaiatura del soppalco, senza cioè il “piano di calpestio”.
A sostenerlo è il Consiglio di Stato in una recente sentenza [1], nella quale ha precisato che il T.U. sull’Edilizia [2] considera interventi di ristrutturazione, per i quali è necessario il permesso a costruire, quelli che comportino un aumento dellesuperfici o che, limitatamente agli immobili situati nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Nel caso deciso dai giudici amministrativi, i ricorrenti avevano eseguito degli interventi abusivi di ristrutturazione in un immobile del centro storico di Roma, consistenti nella costruzione della sola intelaiatura di un soppalco in ferro e nel cambio di destinazione d’uso, da magazzino ad abitazione. L’amministrazione comunale aveva ordinato la demolizione delle opere abusive e il pagamento di una sanzione pecuniaria. A nulla è valso obiettare che la mancanza di un piano d’appoggio per il soppalco non consente identificare un’attività di ristrutturazione edilizia, in quanto mancherebbe un aumento di superficie.
Secondo il Consiglio di Stato, l’utilizzo di travi ad una altezza di circa due metri, con scala in ferro per l’accesso è un intervento che delinea gli elementi strutturali essenziali di un soppalco. Peraltro i lavori erano stati sospesi con apposita ordinanza comunale, essendo stata ravvisata negli accertamenti la chiara finalità di realizzare un soppalco. I giudici hanno perciò ritenuto giusta la sanzione che, in questi casi, consiste nella rimozione e demolizione del manufatto [3].
[1] Consiglio di Stato, sent. n. 720 dell’8.02.2013.
[2] Art. 10, c. 1, D.P.R. n. 380 del 2001: “1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.”
[3] Art. 33, D.P.R. n. 380 del 2001.
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