La sentenza della Corte di Cassazione n.6624 del 30/04/2012 contribuisce a fornire elementi chiarificatori in una materia che, da sempre, costituisce motivo di contenzioso nei condomini
Nel caso specifico, il proprietario di un appartamento sito al secondo piano di una palazzina, si era rivolto al Giudice di Pace per richiedere la condanna del condomino sito al piano sottostante, colpevole di aver installato le tende da sole fissandole alla soletta del balcone soprastante. In buona sostanza quindi, il condomino del secondo piano rivendicava dinanzi al Giudice di Pace la proprietà esclusiva del balcone e dato che il proprietario del primo piano aveva eseguito tale opera senza richiedere preventiva autorizzazione, richiedeva la rimozione delle tende da sole.
La parte citata in giudizio, respingeva l’accusa sostenendo che la soletta del balcone del piano superiore, ai sensi dell’ ex art. 1125 del codice civile, era da considerarsi bene comune.
Analizzati i fatti, il Giudice di Pace si esprimeva a favore del condomino richiedente, disponendo la rimozione delle tende.
La controparte presentò ricorso contro tale disposizione rivolgendosi al Tribunale territorialmente competente. In questa sede il giudice, ribaltò la sentenza definendo legittimo il diritto dei proprietari dell’immobile del primo piano ad ancorare le tende da sole alla soletta del suddetto balcone poiché questo doveva considerarsi bene comune del condominio.
Successivamente il condomino del secondo piano si rivolse alla Corte di Cassazione per far valere le proprie ragioni e gli Ermellini, cassando la precedente sentenza, hanno finalmente risolto l’arcano.
Più precisamente, la Suprema Corte ha definito i balconi aggettanti, come dei meri prolungamenti del relativo immobile e devono essere considerati di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento. poiché:
- non rispondono alla funzione di copertura dei piani sottostanti;
- godono di una piena autonomia poiché la loro sussistenza prescinde dalla presenza di altri balconi ai piano inferiori o superiori
- non svolgono alcuna funzione di utilità per gli altri condomini;
- la loro esistenza va ad esclusivo vantaggio del condomino proprietario dell’immobile corrispondente.
I Giudici della Suprema Corte quindi, hanno disposto la rimozione delle tende affermando che, trattandosi di una proprietà esclusiva dell’immobile pertinente, il condomino che abita l’appartamento sottostante non può utilizzarlo come supporto per installare manufatti di ogni tipo, senza averne preventivamente richiesto il permesso.
Le uniche parti dei balconi aggettanti considerati beni comuni sono i rivestimenti e le decorazioni della parte frontale e della parte inferiore. Questi infatti sono considerati elementi integranti della facciata condominiale poiché abbelliscono l’edificio e apportano una miglioria che va a vantaggio dell’intera compagine condominiale.
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