Le infiltrazioni d'acqua sono, in genere, conseguenza di danni alle opere murarie, alle condutture o agli impianti di proprietà condominiale o di singoli condomini, nonchè di altre cause, non legate necessariamente alla presenza di danni specifici, quali umidità di risalita o condensa.
Al fine di stabilire di chi sia la responsabilità dei danni conseguenti a un problema di infiltrazione d’acqua, è necessario, in prima analisi, stabilire quali siano i beni di proprietà comune e quali quelli di proprietà esclusiva. Generalmente, l’elenco delle aree comuni condominiali è riportato in ogni regolamento di condominio, tuttavia, laddove non si disponga di una copia del suddetto regolamento, è possibile consultare il codice civile che, all’art.1117 definisce quali sono le parti comuni di un edificio.
I motivi di contrasto più frequenti nascono a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti da tubazioni o opere murarie condominiali danneggiate (condotti dell’acqua o del riscaldamento, lastrici solari, aree sovrastanti locali interrati, ecc.) che recano danno, in maniera più o meno grave, agli immobili di proprietà individuale.
Nel caso di danni alle tubature bisogna distinguere tra quelle di adduzione, di proprietà condominiale sino al contatore privato del singolo condomino, e quelle di scarico di proprietà del condominio sino al collegamento con il tubo del singolo appartamento. Se la perdita avviene all’interno di tali limiti, gli eventuali danni sono a carico totale del singolo proprietario, altrimenti la spesa viene ripartita tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nel caso, invece, di infiltrazioni attraverso il lastrico solare, laddove questo sia di completa proprietà condominiale, il danno va risarcito dal condominio, viceversa, qualora esso sia di pertinenza o di proprietà esclusiva di uno o più condomini, ed assolve funzione di copertura del fabbricato, corre l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione nella misura di un terzo della spesa tra i condomini aventi uso esclusivo dello stesso e di due terzi tra tutti gli altricondomini, come stabilito dall’art. 1126 del c.c., sempre che il danno non sia dovuto esclusivamente a fatti imputabili ad una cattiva condotta del condomino proprietario.
Nel momento in cui si intenda richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni per difetto di manutenzione dal lastrico solare di un edificio condominiale e l’esecuzione dei lavori necessari all’eliminazione di dette cause, il proprietario dell’appartamento danneggiato deve, in ogni caso, presentare la domanda di risarcimento all’amministratore del condominio, anche se l’infiltrazione provenga da un lastrico solare non di uso condominiale ma di uso esclusivo. Il proprietario o titolare dell’uso esclusivo del lastrico, in tal caso, può essere citato in giudizio soltanto qualora causi impedimento all’esecuzione dei lavori di ripristino deliberati dall’assemblea condominiale.
Diversamente, laddove il danno da infiltrazione d’acqua ad un lastrico solare sia derivato da fatto illecito, come stabilito dal codice civile all’art. 2043, il proprietario dell’appartamento danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni direttamente al proprietario esclusivo della terrazza sovrastante e non può rivolgersi al condominio che resta estraneo anche ad un’eventuale contesa giudiziaria tra le due parti.
Nel caso, infine, di infiltrazioni attraverso soffiti o solai, compresi i balconi, intesi come prolungamento del solaio stesso, il proprietario del piano inferiore è legittimato ad agire nei confronti del proprietario del piano superiore, per il risarcimento dei danni subiti configurandosi per tali strutture, come stabilito dall’art. 1225 c.c., un compossesso da parte dei suddetti proprietari.
In ogni caso, qualora ci si trovi ad affrontare un problema di infiltrazioni d’acqua, è sempre buona norma rivolgersi atecnici competenti per individuare e bloccare prontamente la causa del fenomeno e valutare la consistenza del danno e, successivamente, richiedere l’assistenza di un legale per intraprendere la richiesta di risarcimento dei danni nelle sedi opportune.
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