mercoledì 22 maggio 2013

No alla sospensione dei servizi comuni se sono noti i dati dei morosi


Condominio: no alla sospensione dei servizi comuni se sono noti i dati dei morosi
La sospensione dei servizi comuni, quali luce e acqua, non potrà essere attuata dai fornitori neanche in caso di morosità del condominio.

Alla luce della nuova normativa introdotta dalla legge di riforma del condominio [1], in vigore dal prossimo giugno 2013, i creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione dei condomini morosi.
Ciò vuol dire che il recupero dei crediti nei confronti del condominio da parte dei fornitori deve necessariamente avvenire tramite la preliminare aggressione del patrimonio dei condomini morosi, il cui nominativo sarà indicato – direttamente ai creditori – dall’amministratore.

Il legislatore per la prima volta, dunque, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un concetto già affermato dalla giurisprudenza [2], ossia che non esiste alcuna responsabilità solidale tra i condomini per i debiti condominiali.
Di conseguenza, ai condomini adempienti non potrà essere chiesto di anticipare denaro che vada a coprire le inadempienze dei condomini morosi, né potrà essere costituito a tal fine un fondo cassa , come già evidenziato nel seguente articolo sul tema specifico “Condominio: vietato il fondo cassa per supplire ai condomini morosi”.

I condomini in regola con i pagamenti, pertanto, potranno opporsi alla richiesta di anticipare somme per conto dei morosi, senza rischiare di vedere i propri beni intaccati dall’azione esecutiva dei creditori del condominio, né di vedersi sospeso il servizio comune (acqua e luce). Dovranno, inoltre, sollecitare l’amministratore a corrispondere al fornitore le quote condominiali già incassate a tal fine, in modo da realizzare un adempimento seppur parziale del debito condominiale.

A questo punto, i fornitori non potranno sospendere il proprio servizio: tale sospensione risulterebbe contraria alla buona fede e, dunque, illegittima [3], perché colpirebbe i condomini adempienti al pari dei condomini inadempienti, a differenza di quanto imposto dalla  legge.
Qualora ciò dovesse avvenire, il condomino adempiente potrà rivolgere istanza alTribunale competente, anche in via d’urgenza, per ottenere l’immediata riattivazione della fornitura [4].

Il fornitore, invece, dovrà continuare a fornire il proprio servizio in favore del condominio, attivandosi per il recupero dei crediti esclusivamente nei confronti dei morosi, potendo rivolgere le proprie istanze nei confronti degli altri condomini soltanto successivamente, nella residuale ipotesi in cui non riuscisse a soddisfarsi interamente con le azioni esecutive esperibili nei confronti dei morosi [5].
Dall’altro lato, l’amministratore del condominio, anche al fine di ridurre i consumi dei servizi comuni, potrà sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, qualora la morosità si sia protratta per un semestre [6].

Nella residuale ipotesi in cui, invece, i fornitori dovessero vantare ancora un credito nei confronti del condominio, anche a seguito dell’esecuzione preliminare esperita infruttuosamente nei confronti dei morosi, solo allora, in via eccezionale, il corrispettivo debito dovrà essere ripartito tra tutti i condomini, ivi compresi quelli in regola con i pagamenti.
In tale ipotesi, laddove si sia rilevato insufficiente il patrimonio dei morosi per l’integrale soddisfazione del credito dei fornitori, il contributo versato dagli altri condomini a copertura del debito residuo dovrà considerarsi a fondo perduto perché non potrà essere restituito agli stessi, né potrà essere considerato come anticipo sulle future spese.

IN PRATICA

I condomini in regola con i pagamenti potranno essere chiamati a coprire le spese dei morosi solo dopo che i creditori abbiano tentato di rivalersi senza successo sul patrimonio degli stessi morosi, anche se trattasi di crediti di fornitori dei servizi comuni, i quali non possono sospendere il servizio.


[1] L. 11/12/2012 n. 220.
[2] Cass. Sez. Un. sent. n. 3672 del 29/04/1997.
[3] Art. 1460, c. 2, c.p.c..
[4] Tribunale di Bari ord. del 9/09/2004.
[5] Art. 63, c. 2, disp. att. c.c..
[6] Art. 63, c. 3, disp. att. c.c..

Laleggepertutti.it

Nessun commento:

Ultimi post

Giardinaggio

Commenta

Contact Us

Nome

Email *

Messaggio *