Con la riforma le opere eseguite dai singoli condomini all’interno dei singoli alloggi o sulle parti comuni devono essere sempre comunicate all’amministratore
A seguito della recente riforma del condominio, e a differenza di quanto sino ad oggi avvenuto, le opere eseguite dal singolo all’interno della propria unità immobiliare o su parti comuni che gli siano state attribuite in uso esclusivo devono sempre essere comunicate preventivamente all’amministratore che ne riferisce all’assemblea [1].
Infatti, la nuova legge prevede l’impossibilità per i condomini di eseguire opere omodifiche o svolgere attività oppure variare la destinazione d’uso all’unità immobiliare di loro proprietà o alle parti comuni in uso individuale, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive degli altri condomini oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
Nel caso di installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili su parti comuni che necessitano di modificazioni, l’interessato deve darne comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea può deliberare modalità alternative di esecuzione delle opere, imporre cautele o pretendere idonea garanzia per i danni eventuali [2].
[1] Art. 1122 cod. civ.
[2] Art. 1122-bis cod. civ.
Laleggepertutti.it
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