L’assenza dell’approvazione, da parte dell’assemblea, delle tabelle millesimali, non pregiudica la ripartizione delle spese condominiali ma essa deve essereproporzionale con la quota di proprietà di ciascun condomino.
Lo ha ricordato la Cassazione di recente [1], che ha sottolineato come l’assemblea può ben approvare la ripartizione di una spesa anche in mancanza di appropriata tabella millesimale. L’importante, sottolineano i giudici, è che venga rispettata la proporzione tra la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di cui questi è titolare all’interno del condominio.
Il criterio per determinare le singole quote è dunque indipendente dalla formazione della tabella; esso deriva dal rapporto tra il valore della proprietà singola e quello dell’intero edificio.
Ciò però non vuol dire che il condomino dissenziente debba subire il riparto fatto dall’amministratore. Egli però, se vuole contestarlo, deve impugnare la delibera indicando in quali esatti termini sia stata violata la proporzione sopra indicata e quale pregiudizio concreto e attuale gliene derivi.
Ricordiamo che di recente la Cassazione [2] ha stabilito che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, ma è sufficiente la maggioranza qualificata: cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
[1] Cass. sent. n. 2237 del 16.02.2012.
[2] Cass. S.U. sent. n. 18477 del 9.08.2010.
Laleggepertutti
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