L’art. 1132 del codice civile che recita: “Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.”
Il condomino che esprime il proprio "dissenso" nei confronti di una lite dunque, è esonerato solo dal partecipare alle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio, ha invece l'obbligo di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa.
Di seguito potrete scaricare il file di testo per la richiesta di dissenso alla lite con conseguente separazione di responsabilità, da inviare all’amministratore entro 30 giorni dalla tenuta dell’assemblea se presenti, o dal ricevimento del verbale. È sempre bene inviarla anche se in assemblea si è manifestato il proprio dissenso alla lite, la giurisprudenza infatti non ha una linea ben definita in merito, quindi meglio essere più prudenti.
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Pare ovvio che se in fase di deliberazione assembleare si è votato a favore della causa si perderà il diritto di esprimere successivamente il proprio dissenso.
Ivan Toscano - Casa & Condominio
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