La Corte di Cassazione con Sentenza n. 5189/2010 terza sezione civile, ha decretato che il tour operator è responsabile e nei confronti del proprio cliente deve un risarcimento danni a chi compra un viaggio organizzato ma all'arrivo in vacanza, non trova le condizioni così come illustrate nei depliant pubblicitari.
Pacchetti turistici Tutto Compreso: si ribadisce pertanto un principio importante, secondo cui con un contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico, il tour operator o l'agenzia viaggi assumono obblighi di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera e livello dei servizi, che vanno esattamente rispettati.
Si
configura pertanto responsabilità contrattuale, nel caso in cui la
prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio
medio di diligenza, tranne nel caso in cui, tour operator o agenzia
viaggi non forniscano adeguata prova di un inadempimento non
imputabile a loro stessi.
Pertanto
occhio ai depliant pubblicitari e buone vacanze a coloro che ancora
agognano il meritato riposo!
Ivan Toscano - Casa & Condominio
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