venerdì 27 settembre 2013

Locazione a studenti universitari



Quando si affitta un appartamento a studenti universitari si può usare un particolare tipo di locazione di minimo 6 mesi: qui di seguito vedremo condizioni, canone, durata e recesso. 

Esiste un particolare tipo di contratto di locazione che è quello destinato agli studenti universitari e che ha, come caratteristica, il fatto di non essere necessariamente vincolato ai lunghi termini del normale contratto di locazione ad uso abitativo.

Si tratta dunque di un caso particolare di locazione transitoria.

Il contratto si può stipulare solo se il conduttore sono studenti universitari o studenti che comunque seguono corsi di perfezionamento o di aggiornamento a livello universitario. Può essere conduttore oltre che il singolo studente, un gruppo di studenti universitari fuori sede o, anche, un’azienda per il diritto allo studio.

Il canone (v. meglio dopo) può essere determinato liberamente dalle parti, a condizione che non superi il limite massimo stabilito in appositi accordi territoriali (accordi conclusi in sede locale dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale).

Presupposti
Per poter utilizzare questo tipo di contratto è necessario che:

1. l’immobile oggetto del contratto sia ubicato nei Comuni sedi di università o di corsi universitari distaccati oppure di specializzazione nonché nei comuni limitrofi, individuati dagli accordi territoriali e ciò risulti dal contratto;

2. il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o ad un corso di perfezionamento o aggiornamento a livello universitario in un Comune diverso da quello di residenza.

Contratto
Per essere valido il contratto, deve essere stipulato utilizzando l’apposito modello ministeriale predefinito (allegato F – DM 30 dicembre 2002) unico per tutto il territorio nazionale.
Le parti devono attenersi alle condizioni essenziali predisposte dalla legge [1] e dagli accordi territoriali conclusi da organizzazioni di categoria locali. In caso contrario, le previsioni contrastanti vengono sostituite di diritto con quelle e con quelle contenute negli accordi. In particolare le parti devono attenersi a quanto stabilito dalla legge per le modalità di ripartizione delle spese tra locatore e conduttore (allegato E –DM 30 dicembre 2002).

Durata
La durata minima del contratto è 6 mesi e quella massima è 36 mesi; decorso detto termine il contratto si intende rinnovato automaticamente per un periodo di altri 2 anni, salvo disdetta del conduttore.

Recesso
Il conduttore può recedere dal contratto per gravi motivi.

In caso di pluralità di conduttori è consentito il recesso di uno o più di essi (cosiddetto recesso parziale), e la locazione proseguirà nei confronti degli altri. Questi ultimi rimangono obbligati a corrispondere l’intero canone sopportando un esborso proporzionalmente maggiore rispetto a quello originariamente pattuito che rimangono responsabili solo per la loro parte. Se vi è il consenso da parte del locatore, i conduttori rimasti possono sostituire il conduttore receduto con altro conduttore.

Canone
Le parti possono determinare liberamente il canone a condizione che non superi il limite massimo stabilito negli appositi accordi territoriali sulla base di fasce di appartenenza. Negli accordi sono individuate anche le misure di aumento e di diminuzione delle fasce in relazione alla durata contrattuale e alla presenza o meno di mobili nell’appartamento, delle eventuali modalità di rilascio e dell’attribuzione delle utenze, a carico del conduttore.

Aggiornamento
L’aggiornamento del canone può avvenire esclusivamente su richiesta del locatore da effettuarsi con raccomandata. Deve essere effettuato per l’anno in corso.

Prelazione
Il conduttore non ha il diritto di prelazione nel caso di vendita dell’immobile locato da parte del locatore e questo perché si tratta di locazione destinata a durare per un periodo di tempo limitato e diretta a soddisfare un’esigenza transitoria destinata a terminare.

Sublocazione
Il conduttore non può sublocare l’immobile: in caso di momentanea assenza da casa e di desiderio di non lasciare la stanza inutilizzata, è tuttavia possibile presentare al proprietario una comunicazione di sublocazione abitativa parziale.

[1] DM 30 dicembre 2002.

LALEGGEPERTUTTI.IT

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