giovedì 9 maggio 2013

Rumore di tacchi


Uno dei peggiori incubi nei condomini è il rumore di tacchi e calzature fastidiose.
La difesa del riposo, in questo caso, comincia con il Regolamento condominiale, il quale può limitare tali rumori molesti.
 In assenza di Regolamento, il Codice civile (Art.844.c.c) parla di soglia della normale tollerabilità del rumore (Sentt. Cass n. 7545/2000 e 1565/2000).  I giudici hanno stabilito che la tollerabilità deve essere quella media di tutti i condòmini che subiscono il rumore, superata la quale si può ricorrere alla tutela del giudice (possono essere chiesti anche i danni fisici e morali(Sent. Trib. di Milano, XII sez., 21 ottobre 1999.). A tal fine, il ricorrente può procurarsi una consulen
za di parte che, con registrazioni fonometriche, determini l’esatto volume dei rumori.

Per poter agire è necessario che il rumore superi almeno di tre decibel il limite consentito,che per le case comuni di 40 dB di notte (equivalente al “chiasso” che si può avvertire in una biblioteca) e 50 dB di giorno (il rumore di una conversazione) (D.P.C.M. dell’1 marzo 1991. Da segnalare che oltre i 40dB ci sono i primi disturbi del sonno).

Inoltre, sotto un profilo penale, chiunque con schiamazzi o rumori disturba i vicini rischia fino a tre mesi di carcere e un’ammenda ( Art. 659 cod. pen.)

La denuncia deve essere fatta alle Forze dell’ordine, che devono accertare la molestia con dei sopralluoghi a sorpresa.

Può succedere, però, il disturbo al proprio riposo possa essere causato anche dalle mura domestiche, che non sono isolantise non isolanti. In questo caso la responsabilità è anche del costruttore (Sent. Trib. di Torino, VIII sez., 23 aprile 2007.  Secondo questa sentenza i muri devono isolare fino a un massimo di 50dB per i rumori ordinari e 63dB per il calpestio da tacchi.)

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