Generalità
Gli
articoli 1101 e 1104 C.c., relativi alla comunione, stabiliscono che
la ripartizione delle spese si determina unicamente in proporzione
delle quote.
Il sistema dettato dall'art. 1123 per il condominio è
più articolato, in quanto, se il primo comma stabilisce un criterio
analogo a quello della comunione, il secondo comma dà rilievo
proprio al reale servizio ed uso, in rapporto alle singole quote.
Il
criterio dell'effettiva destinazione costituisce il contenuto
principale della norma, mentre l’asserzione, di cui al primo comma,
vale ad stabilire una presunzione di parità tra valore delle quote
ed uso.
La ripartizione delle spese nell'ambito condominiale è
disciplinata dagli articoli 1123-1124-1125 e 1126 C.c. La materia
disciplina le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle parti comuni e per la gestione dei servizi comuni.
Restano
escluse le spese che si riferiscono unicamente alle unità
immobiliari di proprietà esclusiva.
Soggetti
obbligati
L'obbligato
al pagamento si identifica in colui che partecipa, a qualsiasi
titolo, al rapporto condominiale.
L'art. 63 disp. att. C.c.
dispone, per quanto riguarda il successore a titolo particolare, che
chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente
con questi, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed
a quello precedente.
I rapporti tra conduttore e locatore restano
un fatto interno, non rilevante nei confronti del condominio, per il
quale, obbligato resta sempre il proprietario.
Natura
dell'obbligazione
L'obbligazione
prevista dall'art. 1123 C.c. si qualifica come obbligazione propter
rem, poiché l'obbligo di ciascun condomino deriva dalla sua
partecipazione al condominio e dalla titolarità del diritto reale
sull'immobile.
Momento
in cui l'obbligazione sorge
L'obbligo
sorge nel momento in cui la ripartizione della spesa viene approvata
dall'assemblea.
L'obbligo, nel caso di successione nel diritto,
nasce nel momento in cui viene acquisita la qualità di condomino.
Per tale acquisizione, è sufficiente la redazione di una scrittura
privata, non occorrendo né l'atto pubblico, né la trascrizione. È
necessario altresì che del trasferimento della proprietà venga
avvertito, in qualsiasi modo idoneo, il condominio.
Convenzioni
in deroga
La
derogabilità dell'art. 1123 ha origine da quanto previsto dall'art.
1138 ed è esplicitamente stabilita dal primo comma dell'art. 1123
stesso. Tale derogabilità concerne sia il criterio di proporzione
tra quote e spese, sia la regola di ripartizione in rapporto all'uso
(di cui al secondo comma).
La convenzione che determina la deroga
deve consistere in un atto sottoscritto da tutti i condomini
interessati. Essa può essere contenuta in una delibera assembleare
approvata da tutti i condomini
In mancanza dell'unanimità,
la delibera assembleare che introduca deroghe ai criteri di
ripartizione delle spese, incidendo sui diritti individuali del
singolo condomino, è inefficace nei confronti del dissenziente, per
nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo.
Cose
destinate a servire i condomini in misura diversa (secondo comma
dell'art. 1123 C.c.)
L'espressione
«in misura diversa» non si riferisce alla diversità delle quote,
ma alla possibilità che uso e godimento siano diversi, per i singoli
condomini, a prescindere dall'entità delle quote, a causa di fatti
evidenti in base alla struttura del bene ed alla destinazione di
esso, quale risulta dallo stato dei luoghi.
In tali situazioni,
vale a dire allorché la misura della possibilità d'uso sia diversa,
il criterio di legge per la ripartizione delle spese è quello di cui
al secondo comma dell'art. 1123.
Il secondo comma dell'art. 1123
non comporta solo la possibilità di una diversa misura di
contribuzione, ma anche quella del totale esonero di uno o più
condomini dalle spese per un particolare uso o servizio, quando essi
ne siano totalmente esclusi.
Pluralità
di cose, opere ed impianti (terzo comma dell'art. 1123 C.c.)
Il
terzo comma dell'art. 1123 C.c. sviluppa il principio stabilito dal
comma precedente, prevedendo l'ipotesi di opere o impianti destinati
a servire, non i singoli condomini in modo differente, ma parti
autonome dell'edificio in modo esclusivo.
L'elencazione del codice
non deve considerarsi tassativa, bensì esemplificativa, con la
conseguenza che la relativa disciplina si applicherà tutte le volte
che un bene o servizio siano destinati a servire solo una parte del
condominio
Manutenzione
e ricostruzione delle scale (art. 1124 C.c.)
La
norma in esame è derogabile
La disposizione dell'art. 1124 C.c. è
conseguenza del principio dell'art. 1123/2, in quanto tiene conto del
differente uso del bene comune da parte dei condomini proprietari dei
diversi piani.
Essa contempera tale principio con la circostanza
che la scala, nella sua interezza, appartiene a tutti i condomini e
vuole evitare le conseguenze non eque dell'integrale riferimento alla
destinazione, che si verificavano, in danno dei proprietari dei piani
più alti.
L'art. 1124, nel prevedere una formula fissa (metà in
ragione del valore e metà in misura proporzionale all'altezza),
adotta una soluzione idonea a risolvere il problema della difficoltà
di calcolare, in concreto, la differente utilità per i proprietari
dei piani.
Soffitti
e solai (art. 1125 C.c.)
L'art.
1125 C.c. stabilisce che le spese per la manutenzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai
proprietari l'uno all'altro sovrastanti. Tale norma determina una
presunzione assoluta di comunione delle opere che servono a dividere
orizzontalmente le due proprietà.
Nel concetto di volte, soffitti
e solai rientra tutto ciò che divide orizzontalmente le due
proprietà e si trova stabilmente tra esse, con funzione di sostegno
e copertura. Restano escluse quelle parti che adempiono a funzioni
meramente estetiche o ornamentali
L'art. 1125 C.c., secondo il
quale le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai
proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, costituisce
norma derogabile dall'autonomia privata, sicché i condomini
interessati ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo
diritto e determinare convenzionalmente chi debba sostenere la spesa.
Lastrici
solari di uso esclusivo (art. 1126 C.c.)
L'art.
1126 prevede l'ipotesi che il lastrico solare non sia utilizzato da
tutti i condomini, bensì sia nella disponibilità solo di uno o
alcuni di essi.
Per tale situazione viene previsto un criterio di
ripartizione delle spese che, in deroga a quanto stabilito dall'art.
1123, pone le somma necessarie a carico, per un terzo dei condomini
che hanno in uso il lastrico e per due terzi degli altri (a seconda
dei casi, tutti i condomini, oppure coloro cui il lastrico fornisce
copertura).
La ratio della norma consiste nel fatto che il
carattere comune del lastrico solare, collegato alla funzione di
copertura dell'edificio, non può venir meno.
Ai fini
dell'applicazione dell'art. 1126 C.c., all'ipotesi di lastrici solari
di uso esclusivo deve essere equiparata quella di lastrici in
proprietà esclusiva.
Poiché l'art. 1126 non è richiamato
dall'art. 1138 C.c., esso può essere derogato dal regolamento di
condominio, che può stabilire di ripartire le spese in proporzione
del valore millesimale degli appartamenti.
Conclusioni
- Carente prestazione del servizio comune.
In
deroga alla volontà del promotore di questo manuale (di evitare
un’elencazione di sentenze) ritengo fondamentale riportare una
massima di sentenza della Cassazione a Sezione Unite in cui si evince
che l'obbligo di contribuire alle spese comuni sussiste anche nel
caso di carente prestazione del servizio comune.'interesse comune e
alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte
nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio (art. 1123 comma
1 c.c.); 'impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi
sufficiente calore non può giustificare un esonero dal , neanche per
le sole spese di esercizio dell'impianto, dato che il condomino non è
titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura ,
quindi, non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la
mancata o insufficiente erogazione del servizio.( Cass. Sezioni Unite
n. / 96 )»
Condominio.it
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