Il Codice Civile sancisce il diritto che ha ogni condomino di delegare una "terza" persona che interverrà all'assemblea condominiale facendosene portavoce della volontà.
Non è assolutamente obbligatorio delegare un altro condomino, ma può essere delegato anche una persona estranea al condominio come ad es. un cugino, un amico, ma anche un professionista che potrebbe anche decidere di farsi remunerare il servizio dal proprio cliente.
Il delegato dotato dell'apposito foglietto compilato e firmato e di un documento di riconoscimento in corso di validità, una volta presentatosi al resto del consiglio, prenderà parte all'adunanza in nome e per conto del condomino delegante.
di seguito un esempio di "atto di delega"
DELEGA
PER ASSEMBLEA
Condominio/Comunione
denominato:
____________________________________
Assemblea
ordinaria - straordinaria, tenuta in 1° convocazione
il ___/____/2012 alle ore __:__ presso_________________________________ ,
ed in seconda
convocazione il ___/____/2012 alle ore __:__
,
presso____________________________________________
Il/la
sottoscritto/a__________________________________________________
quale
proprietario dell’ appartamento - ufficio - negozio - altro,
sito al piano ____ interno ____ del/della condominio/comunione su
indicato/a
DELEGA
Il/laSig./Sig.ra_________________________________________
A
partecipare in sua vece all’ assemblea su indicata, conferendo allo
stesso i più ampi poteri decisionali e di voto, per entrambe le
convocazioni.
Luogo,
il _______________________
firma
____________________________
Il condomino pertanto sarà conteggiato come presente e la sua quota millesimale verrà conteggiata per il raggiungimento del quorum costitutivo dell'assemblea e dei parteciperà al raggiungimento dei diversi quorum deliberativi per le singole votazione.
Ad ogni buon conto ci preme sottolineare che nella stragrande maggioranza dei casi il delegato è un altro condomino il quale in virtù della delega avrà maggiore potere deliberativo.
Al fine di evitare la concentrazione di deleghe nelle mani di un unico condomino e quindi l'accentrarsi di tanto potere deliberativo nelle mani di una sola persona la concessione di deleghe viene trattata nel regolamento condominiale, a volte limitando la concessione di deleghe ad un massimo di 2 per ogni partecipante all'adunanza.
Di norma viene vietato all'amministratore di condominio di rappresentare la volontà singola di altri condomini, in quanto l'amministratore è il rappresentante della volontà collettiva del condominio e non può prendere le parti per una o l'altra fazione, potrebbe instaurarsi un conflitto d'interessi; cosa differente se la delega concessa all'amministratore è una delega vincolata al volere assembleare, cioè il delegante può in maniera scritta esprimere la propria volontà allegandone copia al verbale e per il quale dunque risulterà presente.
Ci sembra giusto precisare che la delega è uno strumento oggigiorno necessario per permettere al condominio di poter mandare avanti il proprio iter amministrativo. Che i condomini siano presenti di persona o per delega, poco importa ai fini legali, la cosa importante è combattere l'assenteismo che è sempre di più impedimento allo scorrere della vita condominiale.
Ivan Toscano - Casa & Condominio
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