Cani e gatti non sono considerati animali rumorosi; pertanto, anche se il regolamento di condominio, in generale vieta di tenere negli appartamenti animali che disturbino la quiete, bisogna comunque valutare caso per caso se vi sia un reale pregiudizio.
Affinché un regolamento di condominio possa impedire ai condomini di possedere animali molesti è necessario che esso sia di tipo “contrattuale”, cioè approvato all’unanimità (ne abbiamo parlato qua http://www.laleggepertutti.it/animali-e-condominio-l’assemblea-puo-limitare-il-diritto-di-tenere-animali-in-casa/).
Anche in questi casi, tuttavia, il condominio non può vietare a priori, al proprietario dell’appartamento, il possesso di un cane o di un gatto. È necessario verificare se, nel concreto, tali animali arrechino pregiudizio alla collettività dei condomini [1]. In altre parole, è necessario che il cane o il gatto produca rumori tali da creare disturbi o malesseri “oltre la normale tollerabilità”, cioè a persone di media sopportazione (e non a persone particolarmente sensibili o insofferenti).
Una regola speciale, però, secondo il tribunale di Foggia [2], vige per i pitbull. Tale razza è infatti inclusa nell’elenco dei “cani potenzialmente pericolosi”, ai sensi dell’ordinanza del Ministero della Salute del 9.09.2003 (a causa della loro “tendenza alla scarsa socializzazione, in grado di influenzare atteggiamenti di aggressività verso persone e/o altri animali”) e, pertanto, basta la semplice previsione nel regolamento condominiale che vieti animali pericolosi o molesti, per chiederne l’allontanamento, a prescindere dal fatto che poi, nel caso specifico, che essi determinino immissioni rumorose.
In ogni caso, ferma restando la tutela civilistica del risarcimento del danno, non ricorre il reato di disturbo della quiete pubblica se l’animale crea molestia a un solo vicino. Perché ricorra l’illecito penale è infatti necessario che a lamentarsi siano “una pluralità di persone” [3] e non un solo nucleo familiare.
Infine, se un vicino rivela, solo a parole, l’intenzione di nuocere al cane o al gatto altrui (anche con semplici velate minacce riferite a polpette avvelenate), è possibile denunciarlo, anche se non abbia ancora commesso il fatto [4].
[1] Pret. Campobasso sent. 12.04.1990.
[2] Precedente del Tribunale di Foggia, richiamato in questo articolowww.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2648
[3] Cass. sent. n. 1349/2000.
[4] Delitto di minaccia ex art. 612 c.p. che punisce, a querela della persona offesa, “chiunque minacci ad altri un danno ingiusto”, in relazione all’art. 544-bis c.. (uccisione di animali).
La foto del presente articolo è un’opera artistica di Dantemanuele De Santis, DS Photostudio, ©. Ogni riproduzione riservata.
Laleggepertutti
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