domenica 11 dicembre 2016

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE : NASPI

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Domanda di disoccupazione NASPI: 
cos’è e come funziona? In questo articolo forniremo ai lettori una guida completa ed aggiornata alla NASPI con tutto quello che c’è da sapere.
La domanda di disoccupazione NASPI è una prestazione economica, istituita lo scorso anno, che sostituisce la precedente indennità di disoccupazione denominata «Associazione Sociale per l’Impiego» o semplicemente ASpI.
Naspi è l’acronimo di “Nuova Assicuazione Sociale per l’Impiego” e viene erogata, su domanda, ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto l’occupazione (la NASPI non viene concessa ai lavoratori dimissionari).
Ecco la guida completa ed aggiornata alla NASPI con soggetti beneficiari, esclusi, requisiti, importi e modalità di calcolo.
Naspi 2016: come funziona?
La Naspi, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, funziona come ammortizzatore sociale su domanda del lavoratore rimasto disoccupato. Come detto in precedenza, la Naspi è prevista in favore esclusivo dei lavoratori che rimangono disoccupati per motivi indipendenti dalla propria volontà. Ciò significa che la Naspi non può essere concessa al lavoratore che presenta le dimissioni volontarie.
Naspi : soggetti beneficiari e soggetti esclusi
La Naspi 2016 è destinata a tutti i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Ecco i soggetti beneficiari della Naspi:
  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Rimangono fuori dall’indennità i seguenti soggetti esclusi dal beneficio della Naspi:
  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Potranno beneficiare della Naspi anche i soggetti che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 1 5 luglio 1966, n . 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012.
Naspi: quali sono i requisiti?
Per poter usufruire della Naspi, i soggetti disoccupati devono aver maturato i seguenti requisiti:
  • stato di disoccupazione involontario 
  • il requisito contributivo ovvero il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • il requisito lavorativo, nel senso che il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Naspi: durata
La durata della Naspi varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto e potrà arrivare a un massimo di 24 mesi per chi ha lavorato negli ultimi 4 anni, scendendo fino a 18 mesi alla data 1°gennaio 2017.
Andando nei particolari, la durata massima prevista è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro.
Dal conteggio vengono esclusi i periodi che hanno già causato l’erogazione delle altre indennità di disoccupazione.
Ricordiamo che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall’1.1.2017, la durata della prestazione non potrà superare le 78 settimane.
Naspi: importo e calcolo
Per quanto riguarda l’importo mensile dell’indennità, esso viene calcolato dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33.
Ricordiamo che il calcolo delle retribuzioni si basa sia sugli elementi continuativi che su quelli non continuativi, oltre che in base alle mensilità aggiuntive.
Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore, per il 2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa.
Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore ai 1195 euro mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In tutti i casi, l’importo massimo mensile per la Naspi non potrà superare i 1300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Lo stesso massimale di 1195 euro sarà soggetto a rivalutazione annuale.
Inoltre, a decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della naspi verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Naspi: come fare domanda?
La domanda per l’ottenimento della Naspi può essere inoltrata attraverso tre modalità:
  •  Email, all'indirizzo cndlrende@gmail.com
  •  WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure allo 06164164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Termine di presentazione della domanda per la Naspi
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. 
Naspi: Documenti necessari
1.     Documento di identità in corso di validità
2.     Mandato di Patronato
3.     Copia Lettera/contratto di assunzione 
4.     Dichiarazione immediata disponibilita' lavorativa rilasciata dal Centro per l'Impiego
5.     Lettera di Licenziamento
Contattaci per maggiori info al numero 0984839390



Contatore dell'acqua rotto - sostituzione.

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Ti si è rotto il contatore dell'acqua o sospetti che non funzioni bene e devi sostituirlo? Perché chiamare l'idraulico se puoi eseguire tu stesso il lavoro risparmiando così tempo e denaro? Con questa guida vedremo come sostituire il contatore dell'acqua in tre semplici passaggi. E' un lavoro non complicato e che si esegue in 20 minuti:

1.     Puoi acquistare un contatore nuovo, completo di tutti i raccordi e le guarnizioni, in un qualsiasi negozio di materiale idraulico o dal ferramenta, in genere l'attacco è da tre quarti di pollice. Lo si trova ad un costo intorno ai 30 euro. Abitando in condominio ricordati che devi chiudere l'acqua dall'autoclave generale oppure se hai la chiusura al piano ricordati di chiuderla.

2.   Svita i dadi nel vecchio contatore con la chiave inglese, i contatori hanno misure standard, pertanto puoi lasciare i raccordi esistenti nei tubi. Se questi non sono in buono stato, sostituisci anche quelli. Estrai il contatore e prendi nota dei metri cubi registrati in modo da comunicarli all' eventuale amministratore del condominio.

3.     Il contatore sul frontale ha segnata la freccia che indica la direzione di entrata e uscita dell'acqua, quindi inserisci le guarnizioni agli attacchi laterali e inseriscilo bloccando le ghiere. Fai una prima prova aprendo l'acqua e controllando che non ci siano perdite ai raccordi, altrimenti stringi ancora i dadi all'evenienza.

Buon Condominio a tutti!

Ivan Toscano - Casa & Condominio
© Riproduzione Riservata

venerdì 27 settembre 2013

Locazione a studenti universitari

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Quando si affitta un appartamento a studenti universitari si può usare un particolare tipo di locazione di minimo 6 mesi: qui di seguito vedremo condizioni, canone, durata e recesso. 

Esiste un particolare tipo di contratto di locazione che è quello destinato agli studenti universitari e che ha, come caratteristica, il fatto di non essere necessariamente vincolato ai lunghi termini del normale contratto di locazione ad uso abitativo.

Si tratta dunque di un caso particolare di locazione transitoria.

Il contratto si può stipulare solo se il conduttore sono studenti universitari o studenti che comunque seguono corsi di perfezionamento o di aggiornamento a livello universitario. Può essere conduttore oltre che il singolo studente, un gruppo di studenti universitari fuori sede o, anche, un’azienda per il diritto allo studio.

Il canone (v. meglio dopo) può essere determinato liberamente dalle parti, a condizione che non superi il limite massimo stabilito in appositi accordi territoriali (accordi conclusi in sede locale dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale).

Presupposti
Per poter utilizzare questo tipo di contratto è necessario che:

1. l’immobile oggetto del contratto sia ubicato nei Comuni sedi di università o di corsi universitari distaccati oppure di specializzazione nonché nei comuni limitrofi, individuati dagli accordi territoriali e ciò risulti dal contratto;

2. il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o ad un corso di perfezionamento o aggiornamento a livello universitario in un Comune diverso da quello di residenza.

Contratto
Per essere valido il contratto, deve essere stipulato utilizzando l’apposito modello ministeriale predefinito (allegato F – DM 30 dicembre 2002) unico per tutto il territorio nazionale.
Le parti devono attenersi alle condizioni essenziali predisposte dalla legge [1] e dagli accordi territoriali conclusi da organizzazioni di categoria locali. In caso contrario, le previsioni contrastanti vengono sostituite di diritto con quelle e con quelle contenute negli accordi. In particolare le parti devono attenersi a quanto stabilito dalla legge per le modalità di ripartizione delle spese tra locatore e conduttore (allegato E –DM 30 dicembre 2002).

Durata
La durata minima del contratto è 6 mesi e quella massima è 36 mesi; decorso detto termine il contratto si intende rinnovato automaticamente per un periodo di altri 2 anni, salvo disdetta del conduttore.

Recesso
Il conduttore può recedere dal contratto per gravi motivi.

In caso di pluralità di conduttori è consentito il recesso di uno o più di essi (cosiddetto recesso parziale), e la locazione proseguirà nei confronti degli altri. Questi ultimi rimangono obbligati a corrispondere l’intero canone sopportando un esborso proporzionalmente maggiore rispetto a quello originariamente pattuito che rimangono responsabili solo per la loro parte. Se vi è il consenso da parte del locatore, i conduttori rimasti possono sostituire il conduttore receduto con altro conduttore.

Canone
Le parti possono determinare liberamente il canone a condizione che non superi il limite massimo stabilito negli appositi accordi territoriali sulla base di fasce di appartenenza. Negli accordi sono individuate anche le misure di aumento e di diminuzione delle fasce in relazione alla durata contrattuale e alla presenza o meno di mobili nell’appartamento, delle eventuali modalità di rilascio e dell’attribuzione delle utenze, a carico del conduttore.

Aggiornamento
L’aggiornamento del canone può avvenire esclusivamente su richiesta del locatore da effettuarsi con raccomandata. Deve essere effettuato per l’anno in corso.

Prelazione
Il conduttore non ha il diritto di prelazione nel caso di vendita dell’immobile locato da parte del locatore e questo perché si tratta di locazione destinata a durare per un periodo di tempo limitato e diretta a soddisfare un’esigenza transitoria destinata a terminare.

Sublocazione
Il conduttore non può sublocare l’immobile: in caso di momentanea assenza da casa e di desiderio di non lasciare la stanza inutilizzata, è tuttavia possibile presentare al proprietario una comunicazione di sublocazione abitativa parziale.

[1] DM 30 dicembre 2002.

LALEGGEPERTUTTI.IT

Chi sporca il giardino o la proprietà del vicino commette stalking

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Se il gesto è talmente ossessivo da creare nella vittima uno stato di ansia, timore per la propria incolumità e cambiamento delle abitudini di vita costituisce reato: scatta così il reato di atti persecutori in chi quotidianamente sporca il giardino del vicino.


Risponde del reato di atti persecutori, ossia di stalking, chi quotidianamente sporca il giardino o la proprietà del vicino, costringendolo a modificare le proprie abitudini. Ciò a prescindere dalla natura dei rifiuti o dagli eventuali rapporti già tesi e difficili tra le parti.

A chiarirlo è stata una sentenza della Cassazione di ieri [1]. Il provvedimento della Suprema Corte ha così condannato un uomo che gettava quotidianamente, nel giardino limitrofo del fratello, rifiuti di ogni genere (tra cui escrementi, non bene identificati se umani o di animale).

Il fatto di creare nella vittima, con il proprio comportamento ossessivo, un perdurante e grave stato d’ansia e incutere un fondato pericolo per la propria incolumità, tanto da indurla a cambiare abitudini di vita (nel caso di specie, il vicino tartassato aveva dovuto trasferirsi altrove per alcuni periodi), è considerato dalla giurisprudenza rientrante nel reato di stalking. Ciò, ovviamente, in aggiunta all’illecito civile che dà origine alla richiesta di risarcimento del danno.

Anche il “getto molesto” di rifiuti, dunque, se determina i predetti effetti nella vittima (ossia: ansia, timore per la propria incolumità e cambiamento delle abitudini di vita) costituisce un crimine punito severamente.

Per la Suprema Corte, inoltre, è irrilevante sia la natura dei rifiuti gettati nella proprietà vicina che i rapporti già tesi e difficili di vicinato.


[1] Cass. sent. n. 39933 del 26.09.2013.
LaLeggePerTutti.it

martedì 10 settembre 2013

Riforma del Condominio - Testo Integrale

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In questi due mesi dall'entrata in vigore della ormai famosa Riforma del Condominio, se ne sono sentite di cotte e di crude, ognuno ha carpito qualche stralcio di informazione a destra e a sinistra e ne ha dato una opaca interpretazione, che non ha fatto altro che generare ancora più confusione.
Tutti ne parlano, tutti ne hanno sentito parlare, tutti se ne sono interessati, ma nessuno ha letto il testo integrale, ed è per questo motivo che ho deciso di pubblicarlo e metterlo facilmente a disposizione di tutti. 
Finalmente così avrete un'arma in più contro coloro che fanno a gara a chi la spara più grossa!


Buon Condominio a tutti

Ivan Toscano - Casa & Condominio
© Riproduzione Riservata




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