lunedì 27 maggio 2013






La privacy dei condomini viene prima delle esigenze di riscossione del condominio: la Cassazione interviene vietando agli amministrazioni la gogna in bacheca di chi non è in regola coi pagamenti.

La Corte di Cassazione [1] ha stabilito che l’affissione nella bacheca condominiale dei nominativi dei condomini morosi, con le relative posizioni di debito, è illecita.

I giudici della Corte, contrariamente a quanto deciso dal tribunale di primo grado [2], hanno accolto il ricorso presentato da un condomino napoletano. Il condomino chiedeva l’accertamento della condotta illegittima dell’amministratore, reo di aver pubblicato il suo nome con l’importo delle quote condominiali da lui non ancora versate, nella bacheca del palazzo.

Il comportamento dell’amministratore è stato invece giudicato, dalla Suprema Corte, lesivo della normativa sulla privacy [3] e del diritto alla riservatezza di ciascun condomino, “risolvendosi nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee”.

I giudici hanno sottolineato che “l’affissione, nella bacheca condominiale, del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell’informazione ai soggetti interessati”, determinando un’indebita diffusione dei dati personali.

L’amministratore, nella sua attività di gestione, è sì legittimato al trattamento delle informazioni contabili dei singoli condomini; è inoltre previsto che tali informazioni, per ragioni di trasparenza, possano essere trasmesse a tutti i partecipanti al condominio. Tuttavia il trattamento dei dati personali, affinché sia lecito, deve avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti [4].
Dunque è illecito esporre negli spazi condominiali, accessibili al pubblico, informazioni sulle singole posizioni debitorie, avvisi di mora o sollecitazioni nominali di pagamento. Le ragioni di riservatezza, nel caso di specie, hanno prevalso sulle esigenze di efficienza e gestione del condominio.

Questa decisione è in linea con un’altra sentenza della Cassazione penale [5], che aveva sancito la condanna per diffamazione [6] nei confronti di colui che affigge il nome di un condomino, in ritardo con i pagamenti, in un luogo accessibile a un numero indefinito di soggetti estranei al condominio.
[1] Ordinanza, II Sezione Civile, n. 186 del 4 Gennaio 2011.
[2] Sentenza Tribunale di Napoli,  n. 1196 del 28 Novembre 2008.
[3] D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).
[4] Art. 11 Codice della Privacy.
[5] Sentenza n. 13540 del 31 Marzo 2008.
[6] Art. 596 c.p.

Laleggepertutti

Nessun commento:

Ultimi post

Giardinaggio

Commenta

Contact Us

Nome

Email *

Messaggio *