La privacy dei condomini viene prima delle esigenze di riscossione del condominio: la Cassazione interviene vietando agli amministrazioni la gogna in bacheca di chi non è in regola coi pagamenti.
La
Corte di Cassazione [1]
ha
stabilito che l’affissione nella bacheca condominiale dei
nominativi dei condomini morosi, con le relative posizioni di debito,
è illecita.
I
giudici della Corte,
contrariamente a quanto deciso dal tribunale di primo grado [2],
hanno accolto
il
ricorso presentato da un condomino napoletano. Il condomino chiedeva
l’accertamento della condotta
illegittima dell’amministratore,
reo di aver pubblicato il suo nome con l’importo delle quote
condominiali da lui non ancora versate, nella
bacheca del palazzo.
Il
comportamento dell’amministratore è stato invece giudicato, dalla
Suprema Corte, lesivo della
normativa sulla privacy [3] e
del
diritto alla riservatezza di ciascun condomino,
“risolvendosi
nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie
indeterminata di persone estranee”.
I
giudici hanno sottolineato che “l’affissione,
nella bacheca condominiale, del dato personale concernente le
posizioni di debito del singolo condomino va al di là della
giustificata comunicazione dell’informazione ai soggetti
interessati”,
determinando un’indebita
diffusione dei dati personali.
L’amministratore,
nella sua attività di gestione, è sì legittimato al trattamento
delle informazioni contabili dei singoli condomini; è inoltre
previsto che tali informazioni, per ragioni di trasparenza, possano
essere trasmesse a tutti i partecipanti al condominio. Tuttavia il
trattamento
dei dati personali,
affinché sia lecito, deve
avvenire
nell’osservanza dei principi
di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi
per i quali i dati stessi sono raccolti [4].
Dunque
è illecito
esporre negli
spazi condominiali, accessibili
al pubblico,
informazioni sulle singole posizioni debitorie, avvisi di mora o
sollecitazioni nominali di pagamento. Le ragioni di riservatezza, nel
caso di specie, hanno prevalso sulle esigenze di efficienza e
gestione del condominio.
Questa
decisione è in linea con un’altra sentenza della Cassazione
penale [5],
che aveva sancito la condanna per diffamazione
[6] nei
confronti di colui che affigge il nome di un condomino, in ritardo
con i pagamenti, in un luogo accessibile
a un numero indefinito di soggetti estranei al condominio.
[1]
Ordinanza,
II Sezione Civile, n. 186 del 4 Gennaio 2011.
[2] Sentenza
Tribunale di Napoli, n. 1196 del 28 Novembre 2008.
[3]
D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).
[4]
Art.
11 Codice della Privacy.
[5] Sentenza
n. 13540 del 31 Marzo 2008.
[6] Art.
596 c.p.
Laleggepertutti
Nessun commento:
Posta un commento