Chi non bonifica le radici degli alberi di sua proprietà, cresciute in modo tale da provocare danni alla carreggiata stradale, è tenuto a pagare una multa e i costi di ripristino del suolo.
La Cassazione [1] ha ritenuto legittima la sanzione amministrativa [2] inflitta al proprietario di alcuni pini le cui radici avevano deturpato il manto stradale. Secondo i giudici, l’alterazione della forma della strada creerebbe, infatti, stati di pericolo per la circolazione e metterebbe a rischio l’incolumità dei cittadini.
La manutenzione e cura delle piante adiacenti a vie di comunicazione, quando collocate su fondo privato, spetta al proprietario dello stesso fondo. Al contrario, l’ente pubblico deve intervenire solo su spazi e beni di proprietà demaniale [3].
[1] Cass. sent. n. 12262 del 17 luglio 2012.
[2] Ai sensi dell’art. 15, c. 2, d.lgs. 285/92.
[3] art. 22, l. 2248 del 1865, all. 7.
Laleggeperutti.it
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