Basta un solo condomino per far causa a chi chiude un’area comune, se manca la riconvenzionale sull’usucapione.
No al litisconsorzio necessario con tutti gli altri proprietari laddove la parte non chiede che sia accertata la proprietà esclusiva.
Il caso in esame riguarda due condomini che, innanzi al Tribunale, lamentavano che un altro condomino aveva apposto senza autorizzazione una sbarra metallica all’ingresso di una rampa condominale, da cui sia accedeva sia a un garage di cui quest’ultima era proprietaria esclusiva sia a un vano caldaia dell’impianto condominiale, nonché una porta in ferro nel locale cantinato, appropriandosi anche in questo caso di uno spazio comune, aggiungendo che con delibera l’assemblea del condominio, del tutto illegittimamente, aveva deciso di non proporre azione giudiziaria a tutela dei suddetti beni comuni.
Ciò esposto, chiedono al Tribunale la condanna al ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. I convenuti si oppongono alle domande, in particolare il condomino deduce di non aver violato alcun diritto dei condomini e eccepisce di avere usucapito il bene comune. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna la Tipografia al ripristino dello stato dei luoghi.
Decisione ribaltata in appello. il giudice di appello annulla la decisione impugnata dichiarando la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio. Infatti, "l’azione diretta, tra l’altro, alla riduzione in pristino di un immobile comune a diverse persone dà vita a una causa inscindibile per ragioni sostanziali comportanti litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari" e che, inoltre, se il singolo condomino può proporre le azioni a difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria la citazione in giudizio di tutti i partecipanti, tale necessità invece sussiste quando risulti affermato che la proprietà del bene rivendicato non è comune, ma forma oggetto di proprietà individuale, occorrendo in tale ipotesi accertare il titolo di proprietà opposto, con l'effetto che il rapporto dedotto in giudizio acquista carattere plurisoggettivo unico e inscindibile. Avverso tale pronuncia, i due condomini promuovono ricorso per Cassazione, in buona sostanza contestando la necessità del litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari e rilevando che la controparte non aveva mai formalizzato una domanda di rivendica del bene comune né un’eccezione riconvenzionale in senso proprio, essendosi limitata, in comparsa di costituzione e risposta, a opporre il vincolo di pertinenza tra la rampa e il garage di sua esclusiva proprietà e di averla acquistata per usucapione, chiedendo al giudice un mero accertamento incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, situazione che escludeva la sussistenza della figura di un litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 14765 del 3 settembre 2012. Condominio: in tema di litisconsorzio.
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