lunedì 15 aprile 2013

Oneri condominiali: chi vende casa deve inviare all’amministratore copia dell’atto


In caso di vendita dell’immobile, diventa ora obbligatorio inviare copia autentica dell’atto all’amministratore di condominio; non basta dunque la semplice comunicazione dei dati del nuovo acquirente.

Se un condomino vende la propria casa ha l’obbligo di trasmettere immediatamente all’amministratore copia autentica dell’atto di trasferimento. Non basta dunque la semplice comunicazione dei dati dell’acquirente, come si riteneva prima della legge di riforma del condominio.

Nel caso invece di procedura fallimentare, la vendita all’asta dell’immobile implica che l’onere di comunicazione del trasferimento spetta a carico del curatore.

Nel caso di procedura esecutiva spetta, invece, all’esecutato (al debitore, cioè, che è stato espropriato dell’immobile).


Finché questa formalità non viene espletata, il precedente proprietario resta obbligato, in solido con il nuovo acquirente, per tutti i contributi condominiali maturati e da lui non ancora pagati.

Non è sufficiente, dunque, inviare all’amministratore la semplice comunicazione di aver ceduto il diritto di proprietà: occorre anche che venga trasmessa proprio unacopia autentica dell’atto di vendita (la si potrà ottenere chiedendola al notaio che ha curato il trasferimento o alla cancelleria del Tribunale presso cui è stata effettuata l’asta). La semplice raccomandata con la comunicazione dei dati del nuovo intestatario dell’immobile, senza che vi sia allegata tale copia autentica, non ha valore e, quindi, non libera il cedente dall’obbligo di corrispondere i contributi condominiali, seppur in solido con il nuovo proprietario.

Fonte:  www.laleggepertutti.it




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