sabato 25 maggio 2013

Basta una comunicazione all'amministratore per installare l'antenna



L'art.1102 del Codice Civile precisa:
"Uso della cosa comune. - Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno agli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso"

In base a tutta la più recente (e abbondante) normativa in materia di diritto all'informazione, il condomino ha il diritto di installare antenne e parabole anche sul proprio balcone indipendentemente dalla volontà del condominio, se quello è l'unico punto d'installazione che gli permette la corretta ricezione.
Quanto all'uso del tetto per questa funzione, non c'è bisogno di citare nessun'altra norma particolare o innovativa: salvo che il regolamento contrattuale non lo vieti espressamente, qualunque condomino può utilizzare la parte comune per un proprio uso più intenso purché semplicemente non infici la statica ed il decoro dell'edificio e non preclusa agli altri il pari godimento.




Ivan Toscano

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