L'art.1102
del Codice Civile precisa:
"Uso
della cosa comune. - Ciascun partecipante può servirsi della cosa
comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A
tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie
per il migliore godimento della cosa.
Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in
danno agli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il
titolo del suo possesso"
In
base a tutta la più recente (e abbondante) normativa in materia di
diritto all'informazione, il condomino ha il diritto di installare
antenne e parabole anche sul proprio balcone indipendentemente dalla
volontà del condominio, se quello è l'unico punto d'installazione
che gli permette la corretta ricezione.
Quanto
all'uso del tetto per questa funzione, non c'è bisogno di citare
nessun'altra norma particolare o innovativa: salvo che il regolamento
contrattuale non lo vieti espressamente, qualunque condomino può
utilizzare la parte comune per un proprio uso più intenso purché
semplicemente non infici la statica ed il decoro dell'edificio e non
preclusa agli altri il pari godimento.
Ivan Toscano
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