La
trasformazione
del cancello condominiale,
da manuale ad elettrificato
(per l’entrata ai box condominiali, oppure, al cortile interno
dello stabile), è una questione assai complicata nel panorama delle
decisioni assembleari del condominio, infatti, le maggioranze
previste dall’art. 1136, quinto comma, c.c.,
sono tutt’altro che semplici da raggiungere e anche se la riforma
(l. n. 220/2012) le ha riviste abbassandole leggermente, il compito
per l’assemblea resta comunque difficile.
Tutta
colpa, dell’assenza di una definizione
chiara d’intervento innovativo;
visto che la legge n. 220/2012 non ha migliorato la situazione, per
risolvere la questione della natura dell’intervento di
automatizzazione
del
cancello,
oggi ed anche dopo l’entrata in vigore della riforma,
sarà necessario guardare alle pronunce giurisprudenziali in materia.
Una
recente sentenza della Cassazione, ha risolto la questione optando
per la natura non
innovativa
dell’intervento in esame. La pronuncia parte proprio dal concetto
d’innovazione:

Siccome,
L'elettrificazione
del cancello condominiale
rappresenta una semplice modifica migliorativa, bastano le
maggioranze richieste dal 3° comma dell'art. 1136 del C.C.
Nei
confronti di quei condomini che non intendono partecipare alle spese
per l'installazione del cancello, se il recupero bonario del credito
(telefonate o lettere) non ha successo, non rimane che rivolgersi
all'avvocato per l'ottenimento del decreto
ingiuntivo
che rimane il mezzo più efficace per la tutela del credito.
Buon
Condominio a tutti
Dott.
Alberto Biasi - Casa & Condominio
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